Riempimento di foglio firmato in bianco senza autorizzazione: l'unico rimedio è la querela di falso.
Corte di Cassazione. sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 – 25 novembre 2015, n. 24005
Presidente Petitti – Relatore Giusti
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 settembre 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: “B.P.A. ha appellato due sentenze del Tribunale di Grosseto: la n. 721/2011 in data 7 luglio 2011 (sentenza non definitiva) e la n. 39/2013 in data 12 gennaio 2013 (sentenza definitiva). Le due sentenze hanno deciso una querela di falso proposta da B.B. e da B.M. , in corso di causa (controversia ereditaria), avverso un documento datato 22 ottobre 1995 a firma di B.A. . Con la prima delle due sentenze il Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'ammissibilità della querela di falso, e con la seconda l'ha accolta dichiarando la falsità del documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta di B.P.A. contraddistinto con il n. 10 datato Roma 22 ottobre 1995 e sottoscritto da B.A..
In particolare, con la prima sentenza il Tribunale ha rilevato che le due sorelle B. avevano proposto querela contro il detto documento sul presupposto di un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco da B.A. (questi avrebbe consegnato al figlio P.A. fogli firmati in bianco per ogni occorrenza, ed il figlio avrebbe riempito uno dei fogli per realizzare un suo scopo in danno delle sorelle). Ha altresì rilevato che, secondo la prospettazione delle attrici, l'abusivo riempimento sarebbe avvenuto absgue pactis o sino pactis, e cioè senza che l'autore fosse autorizzato a ciò con patto di riempimento, anche se, formalmente, era stato fatto riferimento ad un'ipotesi di riempimento contra pacta.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 luglio 2014, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame di B.P.A. e lo ha condannato al rimborso delle spese processuali, oltre che a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ponendo a carico dell'appellante l'importo di Euro 1.500 a favore di ciascuna delle appellate.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 novembre 2014, sulla base di due motivi.
Le intimate hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 221 cod. proc. civ. nonché assenza di motivazione) ci si duole che il giudice di appello abbia errato nella qualificazione della domanda proposta dalle querelanti, cosi finendo contraddittoriamente con il pronunciarsi su una domanda che non era stata proposta.
Si sostiene che con l'atto introduttivo le querelanti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente ad un'ipotesi di riempimento contra pacta. Le ragioni addotte dalla Corte d'appello si fonderebbero su elementi inesistenti e, comunque, su una non corretta valutazione del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. La Corte d'appello - ritiene il ricorrente - avrebbe posto in essere una palese trasformazione del petitum, avendo deciso su una domanda sine pactis là dove la domanda era diretta a far valere un riempimento contra pacta.
Il motivo appare manifestamente infondato.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absgue pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Tale rimedio processuale non è necessario invece nell'ipotesi del riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare (Cass., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 5417).
Ora, tenendo conto di questo principio, la Corte d'appello ha proceduto all'interpretazione della querela proposta dalle sorelle B.B. e M. . Ed ha spiegato - condividendo e facendo proprio il giudizio già espresso dal Tribunale - che per interpretare la domanda non era corretto attenersi al dato formale (contra pacta), occorrendo guardare alla sostanza della querela.
Questa era appunto nel senso che tra padre e figlio non ci fosse un accordo di riempimento. Tale rilievo - ha proseguito la Corte territoriale - è senz'altro conforme alla prospettazione offerta, avendo affermato le due sorelle che il fratello avrebbe abusivamente riempito il foglio solo per scopi suoi personali ovverosia per danneggiarle.
Il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la domanda, ha correttamente valutato il contenuto sostanziale della stessa alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalla formula adottata, ricostruendo il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettono di rilevare l'effettiva volontà delle querelanti in relazione alla finalità concretamente perseguite dalle stesse.
L'interpretazione della domanda, essendo sorretta da una motivazione logica e coerente, sfugge alle censure mosse in questa sede dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15687).
Il secondo motivo censura violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 96 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione.
Anche questa censura si appalesa priva di fondamento.
La Corte d'appello ha rilevato che la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. proposta dalle sorelle B. è meritevole di accoglimento in relazione al pregiudizio ad esse arrecato da B.P.A. nel promuovere "pervicacemente" e "senza alcun fondamento" il giudizio di gravame, "prolungando in tal modo anche la durata del giudizio principale".
Così decidendo, la Corte d'appello ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti che giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., avendo evidenziato che il B. era incorso in colpa grave per avere insistito colpevolmente in tesi e prospettazioni già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte controricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra e le argomentazioni che la sorreggono;
che va innanzitutto premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale dell'atto nel quale essa è contenuta, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass., Sez. I, 14 novembre 2011, n. 23794; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26159);
che, pertanto, correttamente la Corte d'appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, non si è limitata a dare rilievo alla sola prospettazione letterale della domanda (dove compare il riferimento al centra pacta), ma ha ricercato l'effettivo suo contenuto sostanziale, considerando che, nell'atto introduttivo della querela di falso, erano stati dedotti comportamenti, atti e documenti da cui - secondo l'assunto delle querelanti - poteva ipotizzarsi che B.A. avesse consegnato al figlio una serie di fogli firmati in bianco per qualunque evenienza e che quest'ultimo li avesse poi riempiti a proprio esclusivo vantaggio e a discapito delle sorelle;
che sulla base delle suddette considerazioni deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione denunciato;
che, d'altra parte, il ricorrente - il quale pure ha sostenuto, anche nella discussione nell'adunanza camerale, che nell'atto introduttivo della querela mancherebbero elementi di riscontro testuale e documentale a favore della soluzione della querela sine pactis - ha omesso di riportare, nel corpo del ricorso, almeno nella parte di interesse, il testo della domanda di cui denuncia l'errata interpretazione, cosi venendo meno ad un onere di specificazione su di lui incombente (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2015, n. 23462);
che, pertanto, non avendo il giudice pronunciato oltre il limite della pretesa azionata, deve escludersi la violazione della disposizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ., come pure dell'art. 221 cod. proc. civ., essendo stata la querela di falso proposta per un riempimento effettivamente denunciato come avvenuto absqne pactis o sine pactis;
che, quanto alla responsabilità aggravata, essa è stata riconosciuta in un caso previsto dalla legge, per avere il B. promosso un giudizio di appello manifestamente privo di alcun fondamento, allungando in tal modo anche la durata del giudizio principale (cfr. Cass., Sez. VI-3, 18 novembre 2014, n. 24546);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la - richiesta dalle controricorrenti - condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata derivante dalla proposizione del ricorso per cassazione, avendo il ricorrente proposto il ricorso, pur infondato, a questa Corte di legittimità senza che siano riscontrabili a suo carico profili di mala fede o colpa grave;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 223 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-guater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
27-11-2015 15:03
Richiedi una Consulenza