Sciopero. Limiti. Tutela delle posizioni soggettive concorrenti.
Il diritto di sciopero non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita ed all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica. L'accertamento in questione deve essere condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone ed all'integrità degli impianti produttivi.
13-12-2015 11:42
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