Società conserva on line i riferimenti, con nome e cognome, alla professionista che interrompe il rapporto di collaborazione. Chiesta la cancellazione. Corretta la richiesta di risarcimento del danno per sindrome depressiva di cui è rimasta vittima la donna.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 1 settembre 2015, n. 17399
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese
Svolgimento del processo
1.- R.R. P. chiese al Tribunale di Milano di ordinare l'oscuramento dei propri dati personali, che assumeva illecitamente trattati dalla società A., struttura sanitaria presso la quale aveva prestato attività professionale, per avere mantenuto sul sito internet il collegamento del suo nome alla società, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo e nonostante che, con raccomandata 4.2.2010, a mezzo del proprio difensore, l'avesse diffidata a rimuovere ogni riferimento alla sua persona dai siti web riconducibili alla predetta società; chiese di essere risarcita per i danni non patrimoniali che aveva subito.
2.- La società A. chiese il rigetto del ricorso. 3.- Il Tribunale, nel rigettare la domanda con sentenza 19.1.2012, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che non risultasse integrata la fattispecie di illecito trattamento di dati personali, non sussistendo l'elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, vale a dire il perdurante trattamento di dati in presenza di una revoca del consenso da parte dell'interessato, dal momento che non era valida la revoca contenuta nella diffida del 4.2.2010, in quanto proveniva dal legale della parte; inoltre, non era stata offerta la prova del danno non patrimoniale lamentato.
4.- Avverso questa sentenza la P. ricorre per cassazione sulla base di cinque mezzi, cui si oppone la società A. con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
1.- Nel primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, essendosi il giudice di merito pronunciato su un fatto costitutivo della fattispecie risarcitoria - cioè sulla validità, che si assume erroneamente negata, della revoca del consenso al trattamento dei dati personali - non eccepito dalla convenuta ma erroneamente rilevato d'ufficio dal giudice. 1.1.- Il motivo è infondato.
Il Tribunale, al fine di valutare la fondatezza della domanda della P., ha rilevato la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie illecita, cioè di una valida revoca del consenso al persistente trattamento dei dati personali, con conseguente insussistenza della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.- Nel secondo motivo è denunciata la violazione delle norme in materia di revoca del consenso al trattamento dei dati personali, avendo il giudice di merito disconosciuto il principio della libertà della forma della revoca, nel rispetto dell'unico requisito dell'idoneità del mezzo prescelto rispetto allo scopo perseguito.
Nel terzo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto che la revoca debba avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il consenso al trattamento dati e, allo stesso tempo, che non sia ammissibile la revoca per fatti concludenti di un consenso prestato per fatti concludenti.
Nel quarto motivo è denunciata insufficienza motivazionale in ordine alla insussistenza della revoca del consenso.
2.1. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di cui si dirà.
La prima ratio enunciata dal giudice di merito è che l'attrice non avrebbe manifestato "alcuna revoca espressa" del consenso al trattamento dei suoi dati personali che possa fare considerare avvenuto in violazione di legge il persistente trattamento ad opera della A.: infatti, la revoca dovrebbe rivestire "uguale forma" dell'atto con il quale è stato espresso il consenso al trattamento e non potrebbe valere al riguardo la lettera di diffida del 4.2.2010, "provenendo la stessa dal legale della parte". 2.1.1.- La prima argomentazione, se intesa nel senso che la revoca debba avvenire in concreto con le identiche modalità con cui è stato dato il consenso, è apodittica, dal momento che la sentenza impugnata non precisa con quali modalità la P. abbia dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali, sicché la conclusione di invalidità della revoca perché data con forma diversa integra una motivazione apparente.
2.1.2.- Inoltre, le modalità con cui può essere revocato il consenso, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, possono essere varie e anche diverse da quelle concretamente utilizzate per la manifestazione dello stesso, purché esprimano senza formalità la volontà dell'interessato. Lo dimostra un'analisi dei d.lgs. n. 196 del 2003, il cui art. 23, citato nella sentenza impugnata, si limita a prevedere che il consenso (che deve essere riferito "ad un trattamento chiaramente individuato") debba essere "espresso", cioè provenire dall'interessato in modo esplicito, anche se non necessariamente in forma scritta, ma solo "documentato per iscritto" (terzo comma), mentre è solo il consenso al trattamento di dati sensibili che deve essere "manifestato in forma scritta" (quarto comma). Inoltre, ai fini della revoca del consenso, l'art. 8 stabilisce che i diritti di accesso ai dati, anche al fine di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati, sono esercitati con richiesta "senza formalità" al titolare o al responsabile "anche per il tramite di un incaricato". 2.2.- La seconda argomentazione del giudice di merito, secondo la quale la revoca del consenso contenuta nella diffida del 4.2.2010 non sarebbe valida in quanto proveniente dal legale della parte, non tiene conto che il diritto di ottenere la cancellazione o anonimizzazione dei dati personali può essere esercitato, come detto, "senza formalità [...] anche per il tramite di un incaricato" (art. 8, primo comma) e l'interessato "può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia" (art. 9, secondo comma, del d.lgs. del 2003), qual è certamente il legale, la cui attività di rappresentante è imputabile negli effetti al rappresentato, senza necessità di ulteriori adempimenti. Né il giudice di merito ha messo in dubbio (e neppure la società resistente) che la persona qualificatasi come legale della P. fosse effettivamente tale.
2.3.- I1 principio di diritto, al quale il giudice di merito dovrà attenersi nel giudizio di rinvio, è il seguente: la revoca del consenso al trattamento dei dati personali può essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un legale di fiducia.
3.- Nel quinto motivo è denunciata illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta illecita attribuita alla società convenuta e la sindrome depressiva lamentata dalla ricorrente, irragionevolmente trascurando i referti medici prodotti in giudizio che dimostravano il danno sofferto e, comunque, avrebbero giustificato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, benché richiesta, non era stata ammessa. 3.1.- Il motivo è fondato.
Con la seconda ratio posta a fondamento della sentenza impugnata il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso di causalità tra la condotta della società A. e la patologia lamentata dalla ricorrente, avendo ritenuto inidonea la certificazione medica prodotta in giudizio sia perché non proveniva da una struttura pubblica, sia perché il medico certificante si era limitato a riportare quanto riferitogli dall'interessata.
Entrambi i suddetti argomenti sono inadeguati.
La circostanza che la certificazione medica provenga da una struttura non pubblica non la rende, evidentemente, di per sé, intrinsecamente inidonea.
Inoltre, la ricorrente aveva espressamente chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medicolegale proprio per dimostrare l'attendibilità del certificato medico prodotto dalla parte e, in tal modo, l'esistenza di danni personali causalmente riconducibili all'illecito imputato alla società A., sicché il rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u. da parte del giudice è sostanzialmente immotivato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. n. 72/2011, n. 88/2004, n. 10/2002, n. 15136/2000). E' stato anche precisato che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (v. Cass. n. 4927/2004). 4.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito alla luce dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
02-09-2015 12:40
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