Trib. di Piacenza, 28 ottobre 2015
La responsabilità posta in via di principio in capo al preponente intermediario trae fondamento dalla stessa attività svolta dal preposto-promotore finanziario; l'imprenditore professionale che svolge attività di intermediazione mobiliare è tenuto, per espressa previsione legislativa, a rispondere direttamente degli effetti dell'eventuale infedeltà del singolo promotore e tale rischio può dunque essere considerato alla stregua di un costo per l'impresa, per cui la responsabilità che ne consegue non presuppone necessariamente la violazione di un dovere di controllo o scelta del promotore, né viene meno nell'ipotesi di responsabilità penale di quest'ultimo, ma è di natura oggettiva e si fonda esclusivamente sul fatto che i rapporti tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad attività espletata e rappresentata come svolta per conto dell'intermediario. (Trib. di Piacenza, 28 ottobre 2015)
03-12-2015 09:10
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