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Sentenza

Trib. di Piacenza, 28 ottobre 2015...
Trib. di Piacenza, 28 ottobre 2015
La responsabilità posta in via di principio in capo al preponente intermediario trae fondamento dalla stessa attività svolta dal preposto-promotore finanziario; l'imprenditore professionale che svolge attività di intermediazione mobiliare è tenuto, per espressa previsione legislativa, a rispondere direttamente degli effetti dell'eventuale infedeltà del singolo promotore e tale rischio può dunque essere considerato alla stregua di un costo per l'impresa, per cui la responsabilità che ne consegue non presuppone necessariamente la violazione di un dovere di controllo o scelta del promotore, né viene meno nell'ipotesi di responsabilità penale di quest'ultimo, ma è di natura oggettiva e si fonda esclusivamente sul fatto che i rapporti tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad attività espletata e rappresentata come svolta per conto dell'intermediario. (Trib. di Piacenza, 28 ottobre 2015)
Avv. Antonino Sugamele

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