L'avvocato e la pensione di vecchiaia.
Art. 2 – pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: - fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. 2. È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione e contribuzione di cui al comma precedente. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’invio della domanda.
Art. 3 – misura della pensione La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo previsto dal successivo art. 4 ed una seconda quota detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo previsto dal successivo art. 6.
Art. 4 – determinazione della quota base 1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all’art. 14, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 5, dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico. 2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 319/75. Per il calcolo della media, si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi. 3. E’ fatto salvo quanto stabilito con separato Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali. 4. L’importo medio, cosi determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40 per cento. 5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell’eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa. 6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione che si intende data se non viene negata entro due mesi successivi alla comunicazione. La variazione del coefficiente avrà decorrenza dal 1 Gennaio successivo all’anno della delibera del Consiglio di Amministrazione. 7. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall’ISTAT. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige ed aggiorna, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione che si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione. 8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell’art. 2, l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’art. 2, comma 1. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.
Con ordinanza 28 febbraio – 19 marzo 2002 n. 70 la Corte Costituzionale ha affermato che «la garanzia dell’art. 38 della Costituzione è legata allo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, riguarda, tra gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età» con espresso quindi riferimento alla pensione di vecchiaia. Tale principio era già stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 416/99. Nel proseguo di tempo e sino ad oggi si è formato un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, relativamente al lavoro subordinato, per la quale tanto per la pensione di anzianità quanto per quella di vecchiaia – la cessazione del rapporto di lavoro costituisce una presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, l’erogazione della prestazione sociale. Ciò in quanto la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente produzione di reddito esclude tale stato di bisogno del lavoratore e, pertanto, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, della Costituzione, mezzi adeguati alle esigenze di vita. Alla luce di tali principi si è ormai consolidato nella Cassazione civile, Sezione Lavoro, il principio secondo il quale «il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione». (ex plurimis Cass. civile, sezione lavoro, 30.08.2005, n. 17530, Cass. 22.05.2012, n. 8047, Cass. 21.07.2014, n. 16513, Cass. 23.07.2014, n. 16789, Cass. 21.01.2015, n. 1080, Cass. 10.02.2015, n. 2496, Cass. 24.02.2015, n. 3689, Cass. 13.05.2015, n. 16675 e, più recentemente, Cass., sezione lavoro, 15.03.2016, n. 5052). In Cassa Forense solo la corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli albi ma la pensione di anzianità ha numeri molto contenuti per un totale al 31.12.2015 di 1179 pensioni delle quali 863 per uomini e 316 per donne. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5052/2016 del 15 marzo scorso, ha stabilito che la pensione di anzianità non spetta per chi si rioccupa prima della decorrenza del trattamento. La pronuncia trae origine dalla vicenda di un lavoratore che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento della pensione di anzianità, inoltrava domanda all’INPS, ottenendone la concessione. Tuttavia, solo 12 giorni dopo la cessazione del rapporto, il pensionato veniva riassunto e l’INPS, successivamente, revocava il trattamento chiedendo la restituzione di quanto percepito, in quanto lo stesso, a causa della riassunzione, non possedeva il requisito della mancanza di occupazione. Sul punto, la Corte d'appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittima la revoca della pensione d'anzianità disposta dall'INPS, sul presupposto del difetto del requisito della inoccupazione vigente all'epoca della domanda di pensione di anzianità. L’Istituto proponeva così ricorso per Cassazione, sostenendo che la prestazione non può essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il pensionato ribadiva invece che il requisito della mancanza di occupazione deve essere presente al solo momento della domanda di pensione.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’INPS: «il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita». Quindi, per poter ottenere la pensione di anzianità non basta aver maturato l’anzianità contributiva, ma è anche necessario che il rapporto di lavoro dipendente, da cui deriva il diritto alla pensione, sia ormai cessato e il pensionato non sia rioccupato prima della liquidazione della pensione, per non far venir meno lo stato di necessità che giustifica ne giustifica la corresponsione. Si noti: nonostante l’abolizione del cumulo tra i redditi da lavoro e le pensioni contributive, la pensione può continuare ad essere erogata in caso di occupazione successiva alla sua liquidazione. Ma, nel caso di specie, la rioccupazione era anteriore alla decorrenza della pensione, ciò che faceva venir meno lo “stato di bisogno” legato alla richiesta della prestazione. Quindi, la mancata ripresa dell’attività fino alla decorrenza della pensione, è un requisito necessario non solo per l’erogazione del trattamento di anzianità (ma anche per quello di vecchiaia). (http://www.studiocassone.it/news/pensione-anzianita-requisiti-riassunzione#ixzz43F1PVTPF) Al 31.12.2015 i pensionati di vecchiaia, invece, in Cassa Forense sono 13.682 dei quali 12.637 uomini e 1.045 donne. Se venissero applicati questi principi anche nel lavoro autonomo professionale, tutti gli avvocati pensionati di vecchiaia attivi sarebbero interessati al problema. È noto che le giovani generazioni di avvocati spingono perché anche la pensione di vecchiaia sia subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi. Una soluzione di accettabile compromesso potrebbe essere quella di subordinare al 70esimo anno di età, che andrà a regime il 1° gennaio 2021, o la cancellazione dagli Albi per fruire della pensione di vecchiaia o la sospensione della stessa sino alla cancellazione nell’ipotesi in cui l’iscritto preferisca proseguire nell’esercizio dell’attività professionale versando a Cassa Forense, in ogni caso, un congruo contributo di solidarietà.
27-03-2016 11:01
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