Assicurazione e clausola bonus-malus.
Corte di Cassazione con la sentenza n. 18603 del 22/09/2016
Per la corretta applicazione della clausola bonus-malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un dato periodo di tempo, la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Quindi, se la compagnia assicuratrice riceve una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato e quest'ultimo, al fine di evitare il maggiore onere economico, ne contesta tempestivamente l'esistenza trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art. 1913 comma 1 c.c., grava sulla impresa assicuratrice che ha liquidato il danno al terzo ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c. e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1991).
15-10-2016 09:42
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