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Sentenza

Bimba travolta da un'auto: nessun risarcimento ai genitori....
Bimba travolta da un'auto: nessun risarcimento ai genitori.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 maggio – 21 luglio 2016, n. 15101
Presidente Armano – Relatore Cirillo

Svolgimento del processo

È stata depositata la seguente relazione.
A. G.B. e O.G., in proprio e nella qualità di genitori di V. B., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, E. e I. L. e l'Aurora assicurazioni s.p.a. - nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratore di una vettura Land Rover - chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla loro figlia V., la quale era stata investita dalla vettura suddetta mentre attraversava la strada, riportando gravi danni.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata una c.t.u. medico-legale ed un'altra c.t.u. sulla dinamica del sinistro, rigettò la domanda, compensando le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'U marzo 2014, ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza d'appello ricorrono G.B. e O.G., in proprio e nella qualità di genitori di V. B., con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la Unipol SAI s.p.a., in qualità di incorporante l'Aurora assicurazioni.
E. e M. L. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e degli artt. 140, 141 e 190 del codice della strada.
5.1. Le censure, quando non inammissibili, sono prive di fondamento. Infondata è, innanzitutto, quella relativa alla complessa ricostruzione del grave incidente.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico la Corte d'appello, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell'incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva della sfortunata bambina la quale aveva attraversato la strada in modo tale da non poter essere vista dal conducente dell'auto investitrice, ed ha escluso che potesse individuarsi, a carico di quest'ultimo, una qualsiasi forma di responsabilità, sia in ordine alla velocità tenuta che alle manovre effettuate.
La sentenza impugnata, quindi, ha positivamente attribuito le colpe, il che dà ragione anche del superamento della previsione di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., con conseguente infondatezza della relativa censura.
5.2. Le doglianze relative alle violazioni del codice della strada non hanno una valenza autonoma rispetto a quelle sulla dinamica del sinistro e si risolvono anch'esse, come le precedenti, nell'indebito tentativo di ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione di merito.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni in fatto già presenti nel ricorso e confutate nella relazione.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-qoater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 3.200, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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