Case famiglia, bed & breakfast, pensioni, alberghi o affittacamere nel condominio.
Corte di Cassazione II sezione civile Sentenza 18 ottobre 2016 n. 21024 La Cassazione (II sezione) ha statuito che «il regolamento condominiale predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei sevizi o delle parti comuni ma a anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condòmini sulle loro proprietà esclusive».
Inoltre, per la Cassazione, in questo caso (divieto di adibire le unità immobiliari a determinate attività) si tratta di una «servitù negativa» atipica e quindi «l'opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti di destinazione delle proprietà esclusive in ambito condominiale va regolata secondo le norme proprie di questa, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso». Quindi, nella trascrizione degli atti di vendita non basta far riferimento al regolamento ma «occorre indicarne le specifiche clausole limitative» , a meno che l'acquirente ne prenda atto in maniera specifica nel contratto d'acquisto. La Corte ha quindi dato ragione al condòmino ricorrente, che aveva appunto sostenuto l'inopponibilità delle clausole limitative ai successivi acquirenti in quanto il regolamento originario, non trascritto, non era neppure richiamato negli atti d'acquisto .
19-10-2016 08:21
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