Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell'11 ottobre 2016 il decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, riguardante le «Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato».
Le “coperture” dei legali e il quadro normativo - Si tratta del provvedimento amministrativo a lungo atteso che era chiamato (innanzitutto, dal Dl n. del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modifiche) a disciplinare gli obblighi assicurativi posti (unilateralmente) in capo alla categoria professionale dei legali.
L'articolo 12 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») aveva disposto un doppio onere a carico dell'esercente la professione forense, a pena di provvedimento disciplinare da parte del proprio Ordine professionale per l'iscritto inadempiente.
Il primo comma dell'articolo 12, dunque, dispone che «L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamento anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti».
Il secondo comma impone all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti «di stipulare, anche per il tramite delle associazioni degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Il comma 5 dell'articolo 12 prevedeva appunto che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze venissero stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
24-10-2016 10:40
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