Dipendente del Ministero dell’Istruzione aggredisce ex fidanzata. Accusa di tentato omicidio.-
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 giugno – 23 agosto 2016, n. 17260
Presidente Macioce – Relatore Blasutto
Svolgimento del processo
1. R.G., dipendente dei Ministero dell'Istruzione dal 1976, con qualifica di ausiliario Al super, veniva licenziato con nota dell'11 luglio 2008 a seguito di condanna penale ad anni quattro di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, riportata per il reato di tentato omicidio. L'impugnativa di tale licenziamento veniva respinta dal Tribunale di Alessandria.
2. Con atto di appello depositato nella vigenza dei nuovo testo dell'art. 434 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. c bis) dei d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cono., con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n 134, il R. impugnava detta sentenza. 3. Tale appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino, con sent. n.480/2013, per difetto assoluto di motivazione ex art. 434 cod. proc. civ..
3.1. La Corte distrettuale ha premesso che la ricostruzione in fatto e in diritto della decisione adottata dal Giudice dei lavoro di Alessandria era, in sintesi, argomentata come segue. a) Non poteva essere accolto l'assunto difensivo secondo cui la pena accessoria non sarebbe stata preclusiva della possibilità di rientro in servizio dei ricorrente. Costui aveva svolto mansioni di autista del Provveditore e poi mansioni di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera; aveva rapporti con il pubblico, dovendo fornire indicazioni sugli uffici, ed era da qualificare incaricato di pubblico servizio.
b) Non poteva essere accolto neppure il secondo rilievo della difesa del R. secondo cui la norma collettiva richiamata nel licenziamento, ossia l'art. 13 comma 6 lett. b) CCNL 12 giugno 2003, concernente l'ipotesi di "condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità", non collegava la risoluzione del rapporto di lavoro a qualsivoglia ipotesi di reato, ma solo alle condotte influenti sul rapporto di lavoro. Dalla lettura della sentenza penale di condanna emergeva la gravità dei fatto commesso, poiché il ricorrente sferrò una coltellata al fianco della ex fidanzata, la colpì al volto con un pugno e, solo a seguito della decisa reazione della vittima che riuscì a disarmarlo, desistette dall'intento omicida. Da una persona inserita in un ufficio pubblico, con mansioni che prevedono anche il contatto con gli utenti, si pretende che condotta extralavorativa sia improntata almeno al rispetto dei valori fondamenti dell'integrità fisica e della vita altrui. L'accertamento in via definitiva dei reato commesso aveva comportato un giudizio di inidoneità del lavoratore alla prosecuzione dei rapporto, perché è assolutamente esigibile, anche (ma non solo) in ragione dell'inserimento del soggetto in un ufficio pubblico la serietà dei comportamenti privati. Il fatto che il R. avesse agito con dolo d'impeto, aveva messo in luce il fatto che il soggetto non ha saputo frenare i propri impulsi e controllarsi, elemento che rende più comprensibile il venir meno del vincolo fiduciario.
3.2. Tutto ciò premesso, la Corte di appello ha rilevato che l'atto di appello recava i seguenti motivi:
a) il R. non era soggetto incaricato di un pubblico servizio, in quanto era un commesso, non svolgeva mansioni di bidello e non era mai stato a contatto con i ragazzi, per cui la pena accessoria non poteva pregiudicare il suo rientro in servizio;
b) quanto alla ritenuta incompatibilità tra mantenimento del posto di lavoro e fatto commesso, in quanto ritenuto contrario al dovere di integrità morale del pubblico dipendente, la sentenza era errata per non avere considerato che si era trattato di un delitto a sfondo passionale che nulla aveva a che vedere con il rapporto di lavoro; non era stato considerato che il MIUR ritenne di non procedere alla sospensione cautelare dal servizio e che il ricorrente lavorò per
cinque anni dopo il fatto (2003-2008).
3.3. La Corte di appello ha osservato che la ratio del nuovo testo dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 434 cod. proc. civ. richiede l'individuazione sufficientemente puntuale delle parti della sentenza di primo grado che si intendono censurare, a cui far seguire la soluzione alternativa che al giudice di appello si intende proporre con l'impugnazione medesima. In altri termini si tratta di un più pregnante obbligo della difesa di puntualizzare prima gli errori commessi dal primo giudice, di indicare la causalità dell'errore di diritto sulla decisione impugnata e di chiarire le correzioni richieste, e così di mettere il giudice di appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere, lasciandogli però il compito di corredare la propria sentenza dei motivi che appaiono più adeguati a sorreggere quella data soluzione.
3.4. Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, l'unico riferimento contenuto nell'atto di appello alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata era quello in cui si individuava la statuizione secondo cui i fatti commessi erano contrari al dovere di integrità morale del dipendente; per il resto l'appellante si era limitato a riproporre le tesi svolte nell'atto introduttivo dei primo grado di giudizio.
3.5. Si trattava - ha affermato la Corte territoriale - di "appello privo del requisito della motivazione e, pertanto, inammissibile, in quanto risulta carente laddove ha omesso di individuare le parti della sentenza di cui chiedeva la modifica al fine di ottenere la riforma della decisione incorrendo in tal modo nella violazione del disposto dell'art. 434 cod. proc. civ." 4. Per la cassazione di tale sentenza R.G. propone ricorso affidato a un motivo. II MIUR è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.. Sostiene di avere specificamente illustrato le ragioni per le quali non poteva essere considerato un incaricato di pubblico servizio, svolgendo semplici mansioni d'ordine, con prestazione d'opera meramente materiale. Quanto all'applicabilità del licenziamento senza preavviso per l'ipotesi di cui all'art. 25 CCNL comparto Ministeri stipulato il 16.5.1995, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. b) dei CCNL comparto ministeri del 12.6.2003 ("condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità"), deduce di avere svolto la seguente censura, a confutazione dell'affermazione per cui il fatto commesso era tale da ledere l'immagine morale esterna dei dipendente pubblico: "Se così si dovesse operare per schema mentale, ad ogni reato commesso dal pubblico dipendente conseguirebbe, a prescindere dalla sua commissione nell'ambito o fuori del rapporto di lavoro il licenziamento. Ogni reato infatti comporta lesione dell'integrità morale dei soggetto".
2. Il ricorso è infondato.
3. L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce, al primo comma, che "l'appello deve esser motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e al loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 3.1. La recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2143 del 2015) ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 434 cod. proc. civ., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
3.1. Già prima della riforma l'orientamento prevalente di questa Corte aveva affermato che l'atto di appello, perché sia valido, non deve soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è indispensabile anche, pure quando la pronuncia di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fonda l'impugnazione siano formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata: con l'effetto che, se da un lato il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, dall'altro lato esso richiede pur sempre che alle argomentazioni proprie della sentenza impugnata siano contrapposte le censure mosse dall'appellante, dirette a incrinarne il fondamento logico-giuridico, (v. ex plurimis, Cass. n. 5210 del 2003, Cass. n. 8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004, Cass. n. 11781 dei 2005, Cass. n. 12984 del 2006, Cass. n. 9244 dei 2007, e già Cass., SA., n. 9628 del 1993, n. 9244 del 2007, Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. S.U. n.23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del 2013). 3.2. La sentenza n. 2143/2015 citata ha ricordato che le modifiche introdotte dalla novella hanno la dichiarata finalità di migliorare, ispirandosi in particolare al modello tedesco, l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo e che il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso canoni interpretativi capaci di assicurare il compito correttivo del giudizio d'appello, finalizzato a garantire la conformità della decisione di primo grado alla legge ed alle risultanze processuali, ma sanzionando le pratiche che, comportando un abuso del processo, determinino un'ingiustificata dilatazione dei suoi tempi ed un ingiustificato aggravio del lavoro del giudice. 3.3. Occorre pure rilevare che, proprio nel richiamato modello tedesco, è stabilito, al § 528 (Bindung an die Berufungsantrage) del Zivi(prozessordnung, che l'esame e la decisione del giudice dell'impugnazione sono limitati alle domande di appello e che la decisione di primo grado può essere modificata solo nei limiti in cui è richiesta la sua modifica. 3.4. In linea con tale logica interpretativa delle modifiche introdotte nel nostro sistema processuale civile, l'onere di specificazione gravante sull'appellante non può arrestarsi alla sola individuazione dei capi o dei punti della sentenza di primo grado che si intendono censurare, accompagnata dalla riproposizione di tesi difensive illustrate anteriormente, in funzione meramente contrappositiva, ma deve confrontarsi con i passaggi logici che sorreggono il decisum supportando la richiesta di riforma con una motivazione che abbia specificità causale, tale cioè da giustificare una soluzione giuridica diversa da quella posta a base della pronuncia impugnata.
4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha bene e correttamente evidenziato che, quanto alla seconda ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado - vertente sull'integrazione di una specifica fattispecie contrattuale di recesso per giusta causa (ratio decidendi all'evidenza, dei tutto autonoma e idonea a sorreggere il decisum rispetto a quella, alternativa e concorrente, pure illustrata dal primo giudice, derivante dall'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo) -, a fronte degli argomenti addotti dal primo Giudice a sostegno della soluzione per cui vi era nesso causale tra il fatto per il quale era intervenuta la condanna in sede penale, ancorché commesso al di fuori della prestazione lavorativa, e il dovere di integrità morale del pubblico dipendente, l'atto di appello si era limitato a individuare la parte dei provvedimento impugnata, ma non aveva indicato in quali termini dovesse essere adottata e giustificata una soluzione giuridica diversa, non essendo a tal fine sufficiente richiamare le difese svolte nell'atto introduttivo dei giudizio, pedissequamente riproposte nell'atto di appello.
4.1. Né potrebbe attribuirsi efficacia causale, nei termini sopra indicati, al passaggio argomentativo contenuto nel ricorso in appello di cui si lamenta il mancato esame da parte della Corte distrettuale. Il Giudice di appello ha sottolineato come il Tribunale avesse sussunto la fattispecie concreta in quella astratta prevista dal Codice disciplinare del comparto Ministeri (art. 25 CCNL 1995, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. B CCNL 12 giugno 2003), sulla base delle seguenti considerazioni giuridiche, che attingono anche all'interpretazione ed applicazione della nozione di giusta causa (art. 2119 c.c.), costituente "norma elastica": - da una persona inserita in un ufficio pubblico, con mansioni che prevedono anche il contatto con gli utenti, si pretende che condotta extralavorativa sia improntata almeno al rispetto dei valori fondamenti dell'integrità fisica e della vita altrui;
- il reato commesso aveva fatto emergere la violazione di tali valori, oltre che l'incapacità del soggetto di frenare i propri impulsi e di controllarsi, elemento anch'esso atto a giustificare il venir meno dei vincolo fiduciario.
4.2. Tale essendo il nucleo portante della decisione di primo grado la richiesta di riforma non poteva eluderlo, se non incorrendo nel vizio di inammissibilità dell'impugnazione. L'atto di appello difettava dunque di "motivazione" nel senso precisato, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello torinese.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva di parte intimata. Sussistono invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 qoater, dei d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater dei d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei commal-bis, dello stesso articolo 13.
24-08-2016 11:21
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