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Sentenza

Docente di una scuola marsalese si vede revocato dal dirigente scolastico il ben...
Docente di una scuola marsalese si vede revocato dal dirigente scolastico il beneficio di cui alla L.104/92.
Tribunale Marsala, 18/03/2016, ud. 18/03/2016,  n. 184 

                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                       IL TRIBUNALE di MARSALA                       
                            SEZIONE CIVILE                           
In  funzione  di  giudice del lavoro e in persona del dottor Caterina
Greco ha emesso la seguente                                          
                               SENTENZA                              
nella causa civile iscritta al n. 714 /2015 R.G.                     
tra                                                                  
..,  (C.F.  -omissis-)  elettivamente  domiciliato  in  .. MAZARA DEL
VALLO,  presso  lo  studio  dell'avv. GABRIELE ANNA TIZIANA, da cui è
rappresentato e difeso                                               
                                                       - ricorrente -
                                   e                                 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO FERRARA, (C.F. -omissis-)
rappresentato e  difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dirigente dott.ssa
Caterina Licia Ingrasciota,                                          
                                                        -resistente -
MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE PER LA SICILIA    
                                                 Resistente contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi           


Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23.3.2015 il ricorrente, premettendo di prestare servizio come docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico resistente, ha esposto che con domanda del 10.9.2014 aveva richiesto di poter fruire dei benefici ex art. 33 comma 31, n. 104/1992 per poter assistere il fratello .. , in situazione di handicap grave, che detto beneficio, concesso con decreto dell'11.9.2014, era stato poi revocato dal dirigente scolastico, con decreto del 22.11.14 con la seguente motivazione ".. che a seguito di verifica del suddetto dichiarato requisito, risulta, invece che la struttura presso la quale è ricoverato il disabile assicura assistenza sanitaria continuativa come si evince dalla allegata dichiarazione resa dalla sig.ra Ma. misurata in qualità di legale rappresentante della LIFE Società cooperativa sociale, Ente gestore della Comunità alloggio per disabili psichici "Il Giglio" ..". Il ricorrente aveva reclamato tale provvedimento ed il reclamo, con provvedimento del 19.2.2015 era stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Peraltro alla successiva richiesta di permessi retribuiti ex art. 33 comma 3, avanzata in data 23.2.2015, la dirigente aveva opposto il proprio diniego, stante la vigenza della precedente revoca del 22.11.2014.

Ha dunque contestato la correttezza di tale ultimo provvedimento, sia per motivi formale, attinenti la mancata indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale è possibile ricorrere (art. 7 L. n. 241/1990) - motivo per cui allegava l'illegittimità anche del provvedimento del 19.2.2015 - evidenziando altresì, nel merito, che come emergente da documentazione acquisita, la comunità alloggio di che trattasi assicura direttamente soltanto i servizi socio assistenziali, fornendo invece, l'assistenza sanitaria, in parte mediante proprio personale, e, per il resto, ricorrendo alle strutture dell'ASP o ai medici convenzionati.

La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con prova per testi, all'odierna udienza è stata decisa con lettura della presente sentenza.

L'art. 33 comma 3 della L. n. 104/1992, modificato dall'art. 24 comma 1 della L. n. 183/2010, oggi invocato dal ricorrente, così dispone: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge parente e affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età eppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".

Poiché non è insorta tra le parti alcuna contestazione in ordine alla condizione di handicap in situazione di gravità in capo al fratello del ricorrente, dovendosi dunque tale fatto ritenersi pacifico in giudizio, resta da verificare se la circostanza - anch'essa pacifica -- che il predetto sia ricoverato presso la comunità alloggio "Il Giglio" di Mazara del Vallo, gestita dalla cooperativa LIFE, integri o meno condizione ostativa alla fruizione dei benefici previsti dalla norma citata.

Intervenendo seguito della novella del 2010 l'INPS, con circolare n. 155 del 3.2.2010, ha chiarito cosa dovesse intendersi per ricovero a tempo pieno, precisando che "per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa". La circolare aggiunge: "Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate" (ipotesi prevista dal messaggio INPS n.14480 del 28 maggio 2010, cui è collegata la possibilità di ottenere permessi retribuiti per assistere il congiunto)..." . L'eccezione appena ricordata evidenzia che la struttura ospitante può non essere in grado di assicurare alcune prestazioni sanitarie che possono essere rese soltanto al di fuori di essa, con la conseguenza che, interrompendosi in tal modo il ricovero h24, si riespande, per il tempo in cui il soggetto ospitato debba trattenersi presso altra struttura, il diritto ad ottenere i permessi retribuiti ex art. 33 L. n. 104/1992; si noti, ad ogni modo, che la norma sembra ammettere, a monte, che la struttura ospitante (il ricovero presso la quale esclude il diritto ai benefici ex art. 33 L. n. 104/1992) possa non assicurare pienamente l'assistenza sanitaria.

Similmente il Dipartimento della Funzione Pubblica, intervenendo in merito, con la circolare n. 13 del 6.12.2010 ha chiarito che "Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano l'assistenza sanitaria".

Né il testo normativo né i citati atti amministrativi di ordine generale richiedono che l'assistenza sanitaria continuativa sia erogata direttamente dalle strutture che ospitano i soggetti in situazione di grave disabilità.

Ed infatti appare evidente che la ragione sottesa alla fruizione dei permessi di che trattasi sia da rinvenire nella necessità di prestare assistenza al proprio congiunto disabile allorché costui non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura che garantisca comunque una assistenza sanitaria in modo continuo, sì da rendere superfluo, o comunque non indispensabile, l'intervento del familiare, rispetto ai cui doveri assistenziali può validamente surrogarsi la struttura di ricovero, assicurando, oltre l'assistenza sociale anche quella sanitaria, ove necessaria.

Orbene, non v'è alcun dubbio, in base alla compiuta istruzione, che la comunità alloggio "Il Giglio" di Mazara del Vallo, sia una struttura gestita dall'ente Cooperativa Sociale LIFE che, in regime di convenzione con il Comune di Mazara del Vallo, svolge attività di assistenza socio assistenziale in favore dei disabili psichici. In aderenza allo schema di convenzione (Decreto presidenziale n. 40 del 1996) per la gestione, per conto dei Comuni, di tali servizi, la cooperativa in argomento si è impegnata tra l'altro, a "garantire prestazioni medico infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal SSN" ed all'uopo "assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali" e ancora "a mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero"; quindi la struttura pare assicurare secondo il modello di convenzione adottato, un livello di assistenza sanitaria che, anche quando debba necessariamente avvalersi di strutture esterne, copre ogni fabbisogno connesso del disabile, tra cui l'accompagnamento presse dette ultime strutture.

Il rispetto in concreto di tali standards di assistenza è stato poi confermato dalla dott.ssa Ma., dirigente del Comune di Mazara del Vallo, nonché dal legale rappresentante della Cooperativa LIFE, quest'ultima ha, in particolare, ribadito: "La comunità alloggio "Il Giglio" per disabili psichici, cui assicura i servizi socio assistenziali, non assicura assistenza sanitaria continuativa mediante medici interni ma mediante servizio integrato con il territorio; in concreto secondo gli standard richiesti dalla legge forniamo l'assistenza di tipo socio assistenziale coadiuvati dai servizi sociali del comune e quello sanitario tramite i medici del centro di salute mentale dell'ASP, che vengono in struttura ovvero portando i nostri assistiti presso il CSM; l'aspetto sanitario è anche curato dagli infermieri alla struttura reperibili h24."

Appare dunque evidente che la forma di assistenza assicurata dalla comunità alloggio copre anche gli aspetti sanitari, sebbene non direttamente forniti dalla stessa, se non per le prestazioni di tipo infermieristico, aspetti per i quali la stessa si avvale, seppure in assenza di una specifica convenzione, dell'appoggio alle strutture territoriali del SSN; l'impegno, da parte del personale della stessa, di accompagnare il disabile presso medici o strutture ospedaliere, ove se ne renda necessario il ricovero, e la sussistenza di tale disponibilità h24, accanto alla presenza di un'assistenza sanitaria di tipo infermieristico fissa presso la struttura, fa sì che, di fatto essa possa considerarsi idonea ad offrire un servizio di assistenza sanitaria, seppure in forma indiretta.

Si ritiene dunque che, poiché il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa, non necessariamente in forma diretta, la possibilità di fruire permessi retribuiti per assistere il familiare disabile resti in questo caso preclusa, versando il fratello del ricorrente nella situazione appena indicata; e ciò sempreché non ricorra una delle specifiche eccezioni previste dai menzionati interventori normativi di rango secondario, ossia nell'ipotesi in cui il disabile debba recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per visite e ricoveri ospedalieri debitamente certificati, ipotesi che com'è pacifico non ricorre nella fattispecie.

Conseguentemente deve ritenersi che il diniego dei permessi richiesti dal ricorrente sia stato correttamente motivato.

Il ricorso va rigettato.

L'obiettiva equivocità cui si espone l'interpretazione della norma in argomento e la sussistenza di autorevoli precedenti giurisprudenziali di segno contrario, suggerisce l'opportunità di dichiarare interamente compensate le spese di lite.
PQM
P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Marsala il 18/03/2016.
Avv. Antonino Sugamele

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