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Sentenza

È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari interna...
È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 settembre – 15 dicembre 2016, n. 25884
Presidente Bucciante – Relatore Cosentino

Svolgimento del processo

La prefettura di Chieti ha proposto ricorso contro la società Adriatica pubblicità srl per la cassazione della sentenza con cui il tribunale de L'Aquila, confermando la sentenza del giudice di pace di Chieti, ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui la suddetta società era stata sanzionata ai sensi degli articoli 23, comma 7, e 13 c.d.s. per aver installato un cartellone pubblicitario chiaramente visibile dagli utenti che circolavano sulla carreggiata (omissis) del raccordo autostradale (omissis) .
Il tribunale ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la società opponente non sarebbe stata sanzionabile perché:
- da un lato, l'istallazione del cartello era stata autorizzata dal Comune, qualificato nella sentenza gravata come "ente competente per la apposizione in quel luogo di un cartello pubblicitario di quelle dimensioni";
- d'altro lato, il cartello, anche se visibile, non interferiva con i segnali posti sul raccordo, cosicché poteva escludersi che "dall'istallazione del mezzo pubblicitario potesse derivare pericolo agli utenti delle strade limitrofe".
Il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 c.d.s. in cui il tribunale sarebbe incorso applicando alla fattispecie in esame la disciplina dettata per la istallazione dei cartelli in prossimità delle strade in genere, invece che la disciplina dettata per la istallazione di cartelli in prossimità delle autostrade.
All'udienza del 6.4.16, non essendosi costituita la società intimata, questa Corte dichiarava la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto effettuata al difensore della società Adriatica pubblicità srl nel primo e nel secondo grado di giudizio, avv. Pelliccioni, presso lo studio del domiciliatario da costui eletto per il primo grado di giudizio invece che presso lo studio del domiciliatario eletto per il giudizio di appello.
Nel termine conseguentemente assegnato per il rinnovo della notificazione del ricorso per cassazione la difesa erariale provvedeva all'incombente e, quindi, la società intimata depositava controricorso.
La controricorrente chiedeva preliminarmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, dovendo a suo avviso giudicarsi la prima notifica di tale ricorso (l'unica effettuata nel rispetto del termine lungo per l'impugnazione) inesistente e non nulla; nel controricorso, peraltro, si contestava anche la fondatezza dell'unico motivo del ricorso della Prefettura di Chieti.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28.9.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione va disattesa perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla contro ricorrente, la prima notifica del ricorso, effettuata al procuratore della controricorrente in un domicilio diverso da quello dal medesimo eletto per il giudizio di secondo grado, era nulla ma non poteva considerarsi inesistente.
Le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 14916/16, hanno infatti recentemente chiarito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Nel merito, si osserva che la censura proposta dalla difesa erariale si articola in una duplice argomentazione:
- In primo luogo, si deduce - mentre, per le strade in genere, il primo comma dell'articolo 23 c.d.s. vieta la istallazione di cartelli solo nel caso che gli stessi possano in vario modo disturbare la guida (ferma la necessità dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada prevista al quarto comma dello stesso articolo) - per le autostrade, ai sensi del settimo comma del suddetto articolo 23, è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo le stesse e in vista delle stesse, salvo che nelle aree di servizio.
- In secondo luogo si argomenta che comunque, nella specie, l'argomento valorizzato dal tribunale - che il cartello era stato autorizzato dall'ente proprietario della strada lungo la quale era stato posto (il comune) - non era concludente, giacché non era mai stato chiesto né rilasciato dall'ente proprietario del raccordo autostradale il nulla-osta previsto dal quinto comma del ripetuto articolo 23 c.d.s..
La prima delle due suddette censure va giudicata fondata.
Il tribunale de L'Aquila - ritenendo legittima l'istallazione del cartello in questione in base al rilievo della constatata "assenza di ogni elemento di pericolosità che poteva essere generato dall'istallazione del manufatto" (pag. 3 della sentenza gravata) - ha violato il settimo comma dell'articolo 23 c.d.s., fondando la propria decisione su una criterio normativo non contemplato da tale disposizione. Il dettato di quest'ultima, infatti, esordisce con la prescrizione: "È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi", il cui rigore viene temperato, nel prosieguo del testo del comma, da una serie di previsioni derogative (con riferimento alle aree di servizio o di parcheggio, con riferimento ai segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, con riferimento alle insegne di esercizio, con riferimento ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio). La sentenza gravata - mentre recepisce l'accertamento del primo giudice secondo cui il cartello in questione era visibile dal raccordo autostradale, pur non interferendo con i segnali ivi collocati (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, della sentenza gravata) - non contiene alcuna affermazione in ordine alla riconducibilità della collocazione del cartello in questione ad alcuna delle suddette ipotesi derogatorie.
Ricorre quindi il vizio di violazione di legge denunciato con la censura in esame. Resta assorbita la seconda delle due censure in cui il motivo di ricorso si articola.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia al Tribunale L'Aquila, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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