Esercizio della professione forense: novità sull'esame di Stato.
L'esame di Stato. Oggetto del decreto n. 48/2016, di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è invece la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. L'art. 1 si occupa di definire le modalità di presentazione delle domande, contemplando la possibilità di inoltro telematico delle medesime, in ossequio alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d .lgs. n. 82/2005). Ai sensi dell'art. 3, la prova scritta dovrà consistere in temi, « formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale. » La norma prevede che le tracce siano trasmette a mezzo PEC dal Ministero a ciascuna commissione distrettuale, in un arco di tempo compreso tra 120 e 60 minuti prima dell'inizio della prova.
La disposizione successiva disciplina lo svolgimento delle prove scritte, precisando che ai candidati sarà possibile munirsi, per l'esame, esclusivamente di testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, incluso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, opportunamente dotati del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale. Ovviamente preclusa l'introduzione, nei locali adibiti allo svolgimento delle prove, di qualsiasi strumento informatico idoneo alla memorizzazione di informazioni. Gli artt. 5 e 6, poi, regolano la fase di correzione degli elaborati scritti e quella dell'esame orale. In particolare, è prevista la creazione di un apposito database (art. 7) da cui saranno estratti, con modalità informatiche, i quesiti da rivolgere ai candidati. La normativa prevede che ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali, entro 15 giorni dalla conclusione delle prove orali, formuli un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e che il segretario provveda al loro inserimento nel data base. L'entrata in vigore di entrambi i provvedimenti è prevista per il 22 aprile 2016.
09-04-2016 09:34
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