Gli indumenti protettivi consegnati ai dipendenti debbono essere lavati a spese del datore di lavoro.
Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro - Sentenza 6 maggio 2016 n. 450
Per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore è obbligato al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) consegnati ai dipendenti, «quale corollario del più generale obbligo di manutenzione in efficienza dei medesimi». Il Tribunale di Pescara, sentenza 6 maggio 2016 n. 450, ha così parzialmente accolto la richiesta di un gruppo di tecnici manutentori della Rete Ferroviaria che chiedeva il risarcimento del costo per la pulitura dell'abbigliamento indossato a tutela della salute.
Il tribunale ricorda che (ex articolo 18, Dlgs 81/2008) il datore deve fornire ai lavoratori «i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale», e (ex articolo 77) «mantenerli in efficienza assicurandone le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie». Di contro i lavoratori devono limitarsi a provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione. Ne consegue che, «essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro». Mentre, precisa la sentenza, tra i dispositivi di protezione individuale non rientrano «le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella di proteggere il lavoratore, sicché rispetto ad esse non è configurabile un obbligo di continua fornitura e di sistematico lavaggio».
21-10-2016 14:29
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