Il Consiglio dell'Ordine di Trapani chiede chiarimenti al CNF sul periodo di tirocinio da svolgere presso gli Uffici Giudiziari.
Tirocinio presso gli uffici giudiziari e pratica forense: il CNF fornisce chiarimenti
Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato, il 7 marzo 2016, un parere relativo alla possibilità, per il Consiglio dell'Ordine, di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, posto in essere ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, ai fini del compimento di un anno di pratica forense, mantenendo in capo al soggetto l'obbligo di svolgere un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un professionista.
Un contrasto tra pareri. Il Consiglio dell'Ordine di Trapani formulava un quesito con riferimento alla possibilità di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 d.l. n. 69/2013, ai fini del compimento di un anno di pratica forense, fermo restando l'obbligo di svolgere un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un avvocato.
Il Consiglio dell'Ordine siciliano chiedeva di sapere quale fosse l'orientamento della Commissione in merito alla sopra citata questione, prendendo atto del contrasto creatosi tra due pareri, emessi nel 2014 (nn. 106 e 110).
La frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. La Commissione del Consiglio Nazionale Forense riporta integralmente, sposando pertanto le tesi ivi sostenute, l'ultimo, in ordine cronologico, dei due pareri contrastanti, ovvero il n. 110/2014.
Il CNF ha osservato che il valore del tirocinio, previsto dall'art. 73 d.l. n. 69/2013, deve essere considerato in relazione alle norme previgenti preposte per la disciplina del tirocinio, fatta eccezione per quanto riguarda la durata, che l'art. 48 della l. n. 247/2012 ha ridotto a diciotto mesi.
Dalla norma che disciplina lo stage, con riferimento alla sua durata, alle modalità di svolgimento ed alla compatibilità con il tirocinio professionale, emerge che l'applicazione delle disposizioni di cui sopra non può derogare alle previsioni vigenti in materia di tirocinio forense; tra queste disposizioni, che devono essere rispettate, è contemplato anche l'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 101/1990, il quale prevede che la frequenza dello studio legale, ai fini della pratica, può essere sostituita soltanto per un periodo di tempo non superiore all'anno.
Pertanto, ha concluso il CNF, lo stage presso gli uffici giudiziari, introdotto dall'art. 73 comma 13, del d.l. n. 69/2013, può essere posto in essere anche contestualmente alla pratica forense, ex art. 17 del R.D.l. n. 1578/1933, purché le modalità di effettuazione del medesimo siano ritenute compatibili.
Il Consiglio dell'Ordine ha l'onere di garantire che sia rispettato il disposto dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 101/1990, secondo cui la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno.
Quindi, il positivo esito dello stage non può far venir meno l'obbligo di frequentare lo studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.
27-03-2016 11:15
Richiedi una Consulenza