In G.U. le nuove regole del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Falsa attestazione della presenza in servizio. Il decreto, infatti, modificando l'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, introduce la definizione di falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso”; prevede, per le condotte fraudolente accertate in flagranza, mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (fatto salvo il diritto all'assegno alimentare), senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato e con provvedimento motivato da disporsi comunque entro 48 ore; stabilisce che con il provvedimento di sospensione cautelare si procede, altresì, alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa innanzi all'Ufficio di cui all'art. 55 bis, co. 4, che deve concludere il procedimento disciplinare entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del lavoratore, della contestazione dell'addebito; dispone che l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento del dirigente o del responsabile di servizio competente.
(www.lavoropiu.info)
29-06-2016 23:14
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