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Sentenza

Individuate le categorie di liberi professionisti che possono partecipare ...
Individuate le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Le categorie coinvolte. Il decreto, emanato dal Ministero della Giustizia lo scorso 4 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, individua, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Per la regolamentazione delle associazioni di seguito elencate, si ha riguardo a quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e ss., della legge professionale, nonché, laddove compatibili, alle disposizioni del codice civile. L'art. 2 del d.m. del 4 febbraio 2016 individua nello specifico le associazioni multidisciplinari: i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense devono appartenere alle sotto descritte categorie organizzate in ordini e collegi professionali.
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.

(fonte: www.fiscopiù.it)
Avv. Antonino Sugamele

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