Inps: indennità di funzione capo ufficio. Base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 7 ottobre 2015 – 4 gennaio 2016, n. 4
Presidente Curzio – Relatore Arienzo
Svolgimento del processo
1.I1 Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda proposta da B.D., dichiarava il diritto dei medesimo alla ricongiunzione, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'INPS, dei periodi contributivi maturati presso la predetta gestione e presso l'Inarcassa; per l'effetto condannava l'Inps alla corresponsione della prestazione in favore dei ricorrente dal 1/1/2009, in applicazione della I. n. 45/1990.
2. La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, è pervenuta al rigetto delle domande rilevando che l'art. 1 della I. 45/1990, al comma 4, stabilisce che "dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini dei diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso la gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata". Ha osservato la Corte territoriale che la norma fa riferimento al compimento dell'età richiesta per il godimento della pensione di vecchiaia e non (come come prospettato dall'istante), anche al raggiungimento dell'età richiesta per il godimento della pensione di anzianità; ha rilevato al riguardo che la suddetta interpretazione è conforme al dato letterale, che richiama un parametro fisso e oggettivo, non mutevole in ragione delle singole situazioni contributive; ha evidenziato che tale lettura trova conforto nella stessa circolare INPS del 13/7/1995, né è smentita dalla disposizione di cui al comma 5 della medesima legge, che contempla un'ipotesi specifica (ricongiunzione di periodi assicurativi maturati successivamente al pensionamento per anzianità).
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B., affidato a due motivi. L'Inps ha espletato le proprie difese orali in forza di delega in calce al ricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di doglianza decisamente si deduce violazione dell'art. 1 della I. n. 45 dei 1990 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Rappresenta che la Corte territoriale ha ritenuto di decidere la controversia sul presupposto della carenza in capo al ricorrente dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, senza considerare che il suddetto requisito è previsto dal comma 4 del citato art. 1 per coloro che rientrano nelle ipotesi previste nei primi due commi dello stesso articolo. Precisa che il comma 4 si riferisce al caso di soggetto ancora iscritto a una gestione libero professionale, laddove dalla nota della Cassa Ingegneri, che produceva, risultava che al momento della presentazione all'INPS della domanda di ricongiunzione egli non era più in attualità di iscrizione presso la Cassa professionale.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c. n. 5). Osserva che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in esame quanto precisato dall'appellato in replica al rilievo dell'Inps, che aveva dato per acquisita la persistente iscrizione all'Inarcassa al momento della domanda di ricongiunzione.
3.1 motivi sono da trattare congiuntamente stante l'intima connessione. Va rilevato che la Corte territoriale non ha considerato la circostanza, risultante dagli atti e riproposta in sede di ricorso per cassazione con adeguati connotati di autosufficienza, dell'essere il ricorrente cessato dalla iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti a seguito di cancellazione dall'Albo professionale intervenuta il 22 dicembre 2008, prima, quindi, della presentazione della domanda di ricongiunzione, avanzata il 30 dicembre 2008. Sulla scorta di tale evidenza, trascurata dai giudici del merito, la fattispecie in disamina doveva essere ricondotta non già alla previsione di cui all'art. 1 c. 4 I. 45/1990 ma a quella del primo comma dello stesso articolo. La suddetta norma consente la ricongiunzione di periodi contributivi maturati in diverse gestioni ai soggetti che non siano più iscritti a forme di previdenza per liberi professionisti all'atto della domanda, indipendentemente dal requisito del raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal comma.
4. Il diritto alla ricongiunzione, pertanto, va riconosciuto al ricorrente ai sensi dell'art. 1 c. 1 I. 45/1990 ai fini dei conseguimento della pensione di anzianità, in conformità al principio di diritto che segue: "il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, il quale, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti, abbia cessato detta iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'Inps, effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 c. 1 della I. 45/1990, senza che sia richiesto il raggiungimento da parte del medesimo dell'età pensionabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo".
5. Ricorrendone i presupposti, mediante pronuncia resa ai sensi dell'art. 384 comma 2° c.p.c., l'Inps deve essere condannato alla corresponsione della prestazione a favore dei ricorrente a decorrere dal 1/1/2009, con gli accessori di legge.
6.Le statuizioni inerenti alle spese del doppio grado vanno confermate in ragione della novità della questione, mentre le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Inps secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il ricorrente ha diritto, ai fini dei conseguimento della pensione di anzianità presso l'Inps, alla ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso la predetta gestione e presso l'Inarcassa e, per l'effetto, condanna l'Inps alla corresponsione della prestazione a favore dei ricorrente a decorrere dal 1/1/2009, con gli accessori di legge.
Conferma le statuizioni relative alle spese dei giudizi di merito e condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 dei 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.
07-01-2016 14:37
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