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Sentenza

La Eurofly agisce contro l'aeroporto di Treviso e contro il Ministero della Dife...
La Eurofly agisce contro l'aeroporto di Treviso e contro il Ministero della Difesa chiedendo il risarcimento di € 2.500.000,00 subiti per un distacco di matriale bitumoso della pista di notevoli dimensioni, venendo proiettati dalle ruote del carrello contro lo stabilizzatore sinistro, con conseguente interruzione della manovra di decollo e successivo ricovero del veicolo per riparazioni, durate 17 giorni.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2015 – 27 giugno 2016, n. 13209
Presidente Berruti – Relatore Travaglino

I fatti

La s.p.a. Eurofly (compagnia aerea appartenente del gruppo Alitalia) convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la Aertre - Aeroporto di Treviso e il Ministero della difesa, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 2.500.000 Euro a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e all'immagine) patiti a seguito di un sinistro verificatosi nell'agosto del 2002.
Espose l'attrice che un proprio velivolo, in partenza da (…) e diretto a (omissis) su incarico del tour operator Teorema, era in procinto di effettuare la consueta manovra di rullaggio prima del decollo, quando alcuni frammenti di materiale bitumoso di notevoli dimensioni si staccavano dalla pavimentazione della pista, venendo proiettati dalle ruote del carrello contro lo stabilizzatore sinistro del velivolo obbligando il comandante ad interrompere la manovra di decollo, ed imponendo un fermo tecnico dell'aeromobile di 17 giorni per riparazioni.
L'evento doveva ritenersi imputabile a gravi carenze strutturali dell'aeroporto, costituite, nella specie, dalla mancanza di una adeguata segnaletica sulla pista, la cui pavimentazione flessibile, scarsamente resistente a causa della carente manutenzione" si era frantumata, provocando il distacco del materiale bitumoso poi finito contro la coda dell'aeromobile.
Trattandosi di aeroporto militare aperto al traffico civile, la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla Aertre ed al Ministero convenuto.
La Aertre, nel costituirsi, eccepì, da un canto, che la responsabilità dell'evento andava ascritta alla (sotto molti aspetti) inappropriata condotta del comandante dell'aereo - che aveva per altro verso ammesso che la Stop-Way e la pista 07 potevano distinguersi per la diversa tonalità del colore che le ricopriva; dall'altro, che, in forza di concessione ventennale, i suoi compiti erano limitati alla sola gestione dei servizi commerciali e di assistenza a terra dell'aeroporto, mentre la responsabilità della manutenzione delle infrastrutture di volo e della relativa segnaletica restava a carico dell'Aeronautica militare e dell'Enac.
Il giudice di primo grado, dichiarata la responsabilità della Aertre e del Ministero della difesa;
- accolse in parte qua la domanda risarcitoria, condannando i predetti convenuti al pagamento della somma di 1.289.799 Euro;
- dichiarò inammissibile la domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti delle Assicurazioni Generali;
- rigettò la domanda di manleva proposta dalla Aertre nei confronti dell'Enac e del Ministero;
- condannò quest'ultimo a rimborsare alla Aertre quanto corrisposto all'attrice in misura eccedente la propria quota;
- condannò le Generali a tenere la Aertre indenne da quanto corrisposto alla Eurofly.
La corte di appello di Venezia, investita delle impugnazioni proposte hinc et inde, le rigane, confermando integralmente 1a sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare la Aertre ha preposto ricorso sulla base di 5 motivi di censura.
Resistono Le Generali s.p.a., il Ministero della Difesa e la Merdidiana Ely (già Eurofly) con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

Le ragioni della decisione

I ricorsi devono essere riuniti.
Meritano accoglimento il primo, il secondo e i 1 terzo motivo del ricorso della Aertre, e il primo motivo del ricorso incidentale delle Generali s.p.a.
Tutte le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata devono essere rigettate.
IL RICORSO PRINCIPALE .
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. ed error in procedendo in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omissione di pronuncia.
Con il secondo motivo, si denuncia omessa, o comunque insufficiente motivazione su di un punte decisivo della controversia; violazione dell'art. 2051 c.c..
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, meritano accoglimento.
Da un canto, l'odierna ricorrente lamenta, fondatamente, che le Corte d'appello, dopo aver escluso la responsabilità del pilota, ed aver affermato la responsabilità concorrente di Aertre e del Ministero, abbia erroneamente ritenuto assorbiti i motivi di impugnazione proposti in sede di appello incidentale, cosi incorrendo nel vizio di omissione di pronuncia - in questa sede correttamente censurato ex arti. 112, 360 n. 4 c.p.c., atteso che l'inconfigurabilità del vizio de quo presuppone che la domanda su cui la sentenza non si sia pronunciata sia stata dichiarata assorbita sempre che la parte non abbia più interesse alla pronuncia, avendo conseguito la tutela richiesta per effetto della decisione adottata.
Il vizio lamentato appare nella specie predicabile con riguardo:
- Alla omessa valutazione dell'eventuale responsabilità dell'Enac, la cui posizione processuale era stata oggetto di specifico richiamo, quoad culpam, da parte dell'odierna ricorrente in comparsa di costituzione con appello incidentale in cui contenuto viene analiticamente riprodotto ai ff. 20-22 del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) dinanzi alla Corte territoriale, alla quale veniva rappresentata, tra l'altro, l'esistenza di un indiscutibile "potere di ingerenza" dell'ente aeronautico sulle infrastrutture di volo;
- All'indubitabile interesse alla pronuncia in capo all'appellante incidentale, che poteva del tutto legittimamente ritenersi non soddisfatta della limitazione dell'affermazione di responsabilità alla Aertre ed Ministero;
- Alla omessa pronuncia in ordine all'estensione dell'obbligo di manleva gravante sulle Assicurazioni Generali, alla luce di quanto non correttamente disposto, in parte qua, dal giudice di prime cure.
Dall'altro, ed altrettanto fondatamente, lamenta parte ricorrente la erronea valutazione delle risultanze processuali inequivocamente dimostrative dell'esistenza di un mero rapporto di handling nei confronti delle compagnie aeree, con esclusione dell'utilizzo delle piste e con la conseguente inconfigurabilità di un obbligo contrattuale di custodia, ovvero extracontrattuale di gestione parziale dello scalo, atteso che il pagamento dei servizi di handling da parte delle compagnie costituiva il corrispettivo dei servizi di assistenza a terra, mentre la consegna provvisoria dell'area era finalizzata alla realizzazione di interventi da eseguire su indicazione e sotto il controllo dell'Enac e del Ministero, senza alcuna autonomia decisionale e senza alcun potere di ingerenza, da parte della ricorrente, sulla scelta dei modi e dei tempi di intervento.
Tali circostanze, analiticamente illustrate nell'atto di costituzione in appello, non risultano in alcun modo scrutinate dalla Corte territoriale che, nell'esaminare la posizione del Ministero in punto di responsabilità ex art. 2051, ha esteso ipso facto la pronuncia di responsabilità alla Aertre senza indicare le ragioni che l'avevano indotta a ritenerla configurabile sub specie dell'esistenza di un concreto potere di ingerenza sulla capo ad essa.
Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 2051 c.c.; omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - criticandosi, in particolare, l'esclusione di una corresponsabilità dell'Enac in relazione al sinistro - deve essere esaminato, per evidente connessione e sostanziale identità di contenuto, con il ricorso incidentale delle Generali Assicurazioni;
Privi di pregio risultano, di converso, i restanti motivi di censura, volta che;
Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 1227 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (lamentandosi, in particolare, la non corretta valutazione della reprensibile condotta del pilota con riguardo alla verificazione dell'incidente);
Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 1362 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione (censurandosi la sentenza d'appello per non aver precisato che l'accertata responsabilità dell'assicurata doveva riferirsi all'intera obbligazione gravante, a titolo solidale, sull'assicurato).
Il quarto motivo appare, difatti, irrimediabilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello, dacché nel suo complesso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, esso si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione, mentre il ricorrente, nella specie, denunciando, apparentemente, una presunta violazione di legge e una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Per le medesime ragioni, deve essere rigettato.
IL RICORSO INCIDENTALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, che, nei due motivi in cui si articola, critica la sentenza impugnata sub specie dell'erronea estensione in parte qua ad esso ricorrente della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e della mancata valutazione della corresponsabilità del pilota dell'aeromobile.
La censura relativa alla pretesa "oscurità" della pronuncia d'appello in ordine all'estensione della responsabilità sostitutiva dell'assicuratore di cui al quinto motivo di ricorso Aertre appare, infine, infondata, dovendo ritenersi la questione risolta ex lege, giusta disciplina delle obbligazioni solidali e della conseguente estensione tout court degli obblighi dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (onde l'irrilevanza della circostanza, lamentata dalla ricorrente incidentale Generali s.p.a. al folio 27 del proprio atto di impugnazione, della pretesa tardività della relativa domanda).
IL RICORSO INCIDENTALE DE "LE GENERALI ASSICURAZIONI".
Con il primo motivo, si denuncia omessa pronuncia sui motivi di gravame sollevati da Generali; nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c..
La censura è fondata.
Si enucleano e si enumerano, con dovizia di argomentazioni, da parte della ricorrente incidentale (ff. 29-60 dell'atto di impugnazione), circostanze di fatto e di diritto mai esaminate (o non correttamente esaminate) dalla Corte territoriale (tra le altre, in particolare quella puntualmente indicata al folio 43, ove si legge che "nell'anno 2003, il trasferimento dei beni relativi alle infrastrutture alla Aertre era avvenuta in via provvisoria, esclusivamente per l'esecuzione di lavori predeterminati, senza alcun altro ulteriore affidamento in merito ad oneri di gestione e responsabilità"), che dovranno formare necessariamente oggetto di analitica rivalutazione in sede di giudizio di rinvio (all'accoglimento del motivo in esame consegue l'assorbimento di quello subordinato così come proposto al folio 60 del ricorso incidentale).
Immeritevoli di accoglimento appaiono, per converso, i restanti motivi di ricorso, afferenti, il secondo, all'individuazione della causa del sinistro con riferimento alla condotta del pilota (censura il cui rigetto trova fondamento in quanto già osservato nel corso dell'esame del quarto motivo del ricorso principale); il terzo, alla carenza di legittimazione passiva per mancata inclusione del rischio inerente al danneggiamento dell'aeromobile, atteso che l'interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo va valutata, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in applicazione del principio secondo il quale, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in se, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (si come dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la,conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.
IL RICORSO INCIDENTALE MERIDIANA FLY.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. ed error in procedendo in relazione all'art. 360 n. 4 per omessa pronuncia.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c..
Le censure sono inammissibili, poiché, al di là delle questioni processuali non infondatamente sollevate dalla contro ricorrente Generali, manca del tutto la prova che la somma riconosciuta e già rivalutata, in relazione alle concrete circostanze dell'evento di danno e del relativo riconoscimento quoad tempus, non siano effettivamente corrispondenti al danno concretamente sofferto e diacronicamente maturato - onde la conseguente, mera declamazione, sfornita di prova, dell'inidoneità all'effettivo ristoro del pregiudizio subito.
Il ricorso principale è pertanto accolto limitatamente al I, II e III motivo.
Il ricorso incidentale de Le Generali è parimenti accolto nel suo primo motivo e rigettato nel resto.
I restanti ricorsi incidentali sono rigettati.
La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti di cui in motivazione, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Venezia, che, nell'applicare i principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, ed il primo motivo del ricorso incidentale delle Generali Assicurazioni, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in altra composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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