La tesi prospettata al giudice è meramente infondata?
Cassazione civile, sez. III, 29/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep.29/09/2016), n. 19298
La mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in giudizio non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837).
E tuttavia, da un lato, la mera infondatezza d'una tesi giuridica non va confusa con la sua manifesta insostenibilità (chi sostenesse in un atto giudiziario – ad esempio – essere il testamento un contratto, o che la prescrizione ordinaria maturi in 30 anni, o che un credito si possa usucapire, non potrebbe sfuggire ragionevolmente ad una condanna ex art. 96 c.p.c.); dall'altro lato la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute in giudizio non può costituire da sola e di per sè fondamento d'una condanna ex art. 96 c.p.c.; ma se si associasse ad altri elementi (come, nel caso di specie, la ritenuta inveridicità dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) essa ben potrebbe costituire un indice sintomatico della colpa grave.
08-10-2016 14:57
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