Lui soggetto traditore e violento, lei sopporta per anni: separazione addebitabile al marito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 marzo – 17 giugno 2016, n. 12541
Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Massa, con sentenza dell'8 febbraio 2013, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.S.R. e R.S., ha dichiarato l'addebito della separazione a carico del R., cui ha imposto un assegno di mantenimento di 3.000 euro mensili e la condanna alle spese del giudizio.
2. Ha proposto appello R. investendo le statuizioni relative all'addebito, alla misura eccessiva dell'assegno e alla condanna alle spese processuali.
3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 82/13 del 20 giugno - 10 luglio 2013, ha confermato la pronuncia di addebito con riferimento al comportamento violento e maltrattante del R. nel corso dei matrimonio, ha rideterminato l'assegno di mantenimento in 1.500 euro mensili in considerazione delle condizioni economiche del R. che non consentono una misura dell'assegno come quella statuita in primo grado. Ha compensato per 1/3 le spese del primo grado e per 2/3 quelle del secondo grado ponendo la quota residua a carico del R..
4. Ricorre per cassazione G.S.R. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c., 151 c.c., 2697 c.c. relativamente alla conferma della pronuncia di addebito; b) violazione dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. relativamente alla misura dell'assegno che secondo il ricorrente comporterebbe il godimento da parte della S. di un reddito sensibilmente superiore a quello che rimarrebbe al ricorrente dopo la decurtazione di 1.500 euro mensili.
5. Non svolge difese R.S.. Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la pronuncia sull'addebito che è stata emessa in seguito alle deposizioni testimoniali che attestano, secondo la valutazione della Corte di appello, un comportamento violento e maltrattante da parte del R. nei confronti della moglie la quale si sarà pure indotta alla separazione tardivamente e sotto la spinta dei figli ma ha fatto ciò dopo aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato fino a che ha ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali e infedeltà da parte del marito.
7. Anche il secondo motivo è inammissibile per la generica prospettazione della violazione di legge che sottende in realtà una richiesta di riesame nel merito della situazione economica delle parti. E' comunque infondato perché la Corte di appello ha dato atto nella sua motivazione non solo dei redditi percepiti pacificamente dalle parti ma anche del patrimonio finanziario e immobiliare del R. e anche in questa prospettiva ha liquidato la misura dell'assegno.
a. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte vista la relazione sopra riportata che condivida;
letta la memoria difensiva del ricorrente;
rilevato che il ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta;
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
20-06-2016 18:55
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