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Sentenza

Novità per l'irragionevole durata dei processi e la nuova competenza territorial...
Novità per l'irragionevole durata dei processi e la nuova competenza territoriale.
Rimedi all'irragionevole durata del processo. In primo luogo, viene inserito nella legge 83/2001 un articolo 1 -bis rubricato “rimedi all'irragionevole durata del processo” che la parte ha diritto (rectius ha l'onere) di proporre anche prima della conclusione del processo.
La parte ha l'onere (più che soltanto il diritto) non soltanto perchè il comma 2 del nuovo art. 1-bis prevede che “chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione”.
Sembra, quindi, che il legislatore abbia inteso riconoscere l'equo indennizzo soltanto a chi nonostante abbia esperito i rimedi preventivi abbia, cionondimeno, subito un danno a causa dell'irragionevole durata del processo.
Ma v'è di più. Ed infatti, la legge modifica l'art. 2 della legge Pinto sancendo l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi.

Rimedi preventivi nel processo civile. Ma quali sono i rimedi preventivi ai quali ha pensato il legislatore? Ebbene, nel processo civile, rappresenta un rimedio preventivo il ricorso al processo sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e seguenti c.p.c..
In tal senso è rimedio preventivo sia l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis sia la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
Nelle cause in cui il procedimento sommario non si può applicare, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
L'istanza di accelerazione. Nel processo davanti alla Corte di Cassazione, nel processo penale , nel processo contabile (sia di responsabilità che pensionistico) le parti possono presentare, ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis ovvero nel processo amministrativo, un'istanza di prelievo nei medesimi termini.

Ipotesi di esclusione del diritto all'indennizzo. Oltre all'introduzione dei rimedi preventivi, il nuovo comma 2 quinquies dell'art. 2 prevede alcune ipotesi oggi tipiche di esclusione del diritto all'indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
Vi sono, poi, altre ipotesi in cui il ricorrente non avrà diritto all'indennizzo poiché, salvo prova contraria, si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo. Si tratta delle ipotesi, dell'intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato; della contumacia della parte; dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 CPA; della perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 CPA; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 CPA; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 CPA, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Come regola generale, poi, il comma 2 septies prevede altresì che “si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto”.

Quantificazione dell'indennizzo. Ma a quanto ammonta l'indennizzo che, di regola, il giudice potrà liquidare? Esso ammonterà in una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
Quella somma potrà poi essere incrementata o diminuita a seconda della ricorrenza di certi presupposti previsti dalla norma.
Giudice competente. Rappresenta una novità la regola di competenza per la domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo che andrà presentata “con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto” con la precisazione che “non può essere designato il giudice del processo presupposto”.

Liquidazione dell'indennizzo. Una volta che il giudice avrà emesso la condanna dell'Amministrazione a pagare sarà necessario che il creditore produca all'Amministrazione debitrice “una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria” che sarà individuata dagli apposti emanandi decreti e che dovrà essere pubblicata sui siti istituzionali.
Dichiarazione che è necessaria anche per disporre il pagamento o l'assegnazione di crediti a favore di creditori per somme dovute in base alla legge Pinto (anche con riferimento ai processi in corso).
A quel punto (e, cioè, dal ricevimento della documentazione completa e regolare) l'Amministrazione avrà 6 mesi di tempo per provvedere al pagamento senza che i creditori possano procedere in via esecutiva.
Ed infatti, “prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento”.

Disposizioni transitorie. Da ultimo sono previste alcune disposizioni transitorie. La prima disposizione prevede che “nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2 (e, cioè, la norma sull'inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi).
La seconda disposizione prevede che “il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
Avv. Antonino Sugamele

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