Polizze dormienti. Ecco come chiedere il rimborso.
A partire dal 23 febbraio e fino all'8 aprile 2016, sarà possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap Spa) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti andate in prescrizione prima dell'1 aprile 2010.
Rimborso polizie dormienti. Si apre finalmente una finestra per ottenere il rimborso delle cd. polizze dormienti prescritte prima dell'1 aprile 2010, ovvero le polizze vita che sono confluite dalle Compagnie assicurative al Fondo dormienti (ex art. 1, comma 343, l. n. 266/2005) perché non sono state riscosse entri i termini allora prestabiliti (due anni dalla scadenza del contratto o dalla morte dell'assicurato, attualmente il termine di prescrizione è invece pari a 10 anni ex d.l. n. 79/2012).
La richiesta al Consap. Dal 23 febbraio all'8 aprile 2016 sarà infatti possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap Spa) la richiesta di rimborso parziale delle menzionate polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima dell'1 aprile 2010.
Modalità per la presentazione della domanda. La domanda, da redigere secondo il Modulo pubblicato dal MISE, potrà essere presentata in uno dei seguenti modi: raccomandata A/R al seguente indirizzo, Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande pervenute entro l'8 aprile 2016); tramite plico a mano, le domande possono essere presentate all'indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap); tramite posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo, consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).
Percentuale d'importo liquidato. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell'importo della polizza devoluto dall'Intermediario al Fondo rapporti dormienti.
Caratteristiche delle polizze per la liquidazione del rimborso. Come indicato dal MISE, in una nota diffusa ieri, potrà essere chiesto il rimborso delle sole polizze dormienti con le seguenti queste caratteristiche: l'evento (es.: morte dell'assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo l'1 gennaio 2006; la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima dell'1 aprile 2010; la compagnia di assicurazione o la banca (l'intermediario) che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti; il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative.
Contatti per l'assistenza. Gli interessati potranno ricevere assistenza al numero telefonico 06-85796444 (dal lunedì al venerdì 9.00 – 17.00) o alla mail polizzedormienti@consap.it.
Applicazione della nuova normativa. Con il decreto legge "crescita" (d.l. n. 79/2012) il governo Monti ha portato il termine di prescrizione per le polizze vita da 2 a 10 anni. Così resta più tempo per recuperare i soldi legati a una polizza vita scaduta e "dimenticata", prima che la compagnia giri i soldi al "Fondo dormienti". Ma il problema non è del tutto risolto perché la nuova normativa si applica solo alle nuove polizze. Per quelle già emesse, scadute e già devolute al Fondo, fino al 13 settembre di quest'anno c'è la possibilità di recuperare i soldi. In pratica, si tratta di una nuova tranche di rimborsi dopo quella chiusa il 15 aprile scorso e che non ha avuto molto successo (dei 7,6 milioni di euro a disposizione sono stati chiesti solo 2 milioni di euro).
23-02-2016 18:33
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