Professoressa, docente civile, nella Scuola allievi sottoufficiali di Viterbo fa causa al Ministero.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 novembre 2014 – 30 gennaio 2015, n. 1749
Presidente Stile – Relatore Buffa
Con sentenza del 13.8.07, la corte d'appello di Roma, confermando la sentenza del 16.4.04 del tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda proposta da P. nei confronti del MIUR e dell'Istituto professionale Orioli di Viterbo, con notifica anche nei confronti di tre lavoratori contro interessati come indicato in epigrafe, volta al riconoscimento come servizio pre-ruolo dell'insegnamento espletato presso la scuola allievi sottoufficiali di Viterbo, in ragione del carattere tassativo delle fattispecie di insegnamento suscettibili di essere riconosciute quali servizio preruolo ed alla non decisività del carattere statale della scuola presso il quale l'insegnamento si è svolto.
Ricorre avverso tale sentenza la lavoratrice con unico motivo; resistono il MIUR e l'Istituto scolastico con controricorso; i lavoratori contro interessati sono rimasti intimati.
Con unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell'art. 1 d.l. 370/70 conv. in 1. 576/70, per avere la sentenza impugnata trascurato che le scuole militari sono statali e che l'elencazione degli insegnamenti utili contenuta nella normativa non è tassativa.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare (nella specie una scuola allievi sottoufficiali) non è ricompreso tra quelli presi in considerazione dall'art. 1 della legge n. 576/70 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, e non può essere assimilato, per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo.
L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che (la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo) ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva.
In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera (non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La novità della questione dà ragione della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
11-01-2016 14:57
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