Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento
Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2014 n. 7267
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
06-11-2016 08:59
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