Sfratto. procedimento di convalida.
Civile Sent. Sez.II Nr. 19425 del 30/09/2016
Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell'art. 662 c.p.c. – e, dunque, per mancata comparizione del locatore intimante all'udienza fissata nell'atto di citazione e in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, che si proceda, previo mutamento del rito, all'accertamento negativo del diritto azionato – non può il locatore-intimante essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, ma queste vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell'art. 310 c.p.c.
08-10-2016 14:38
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