Sottoscrizione sentenza nel caso di impedimento del Presidente. Firma il Consigliere anziano.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 2866
Presidente Mazzacane – Relatore Lombardo
Ritenuto in fatto
1. - E.T. convenne in giudizio il "Condominio Abruzzo I", sito nel comune di Pineto, chiedendo la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento delle deliberazioni assembleari adottate il 6 agosto 1988, per violazione delle previsioni del regolamento condominiale e per essere stato approvato il preventivo di spesa senza che l'amministratore avesse provveduto a compilare il prospetto di ripartizione tra i condomini.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Teramo rigettò le domande attrici.
2. - Sul gravame proposto dall'E., la Corte di Appello di L'Aquila confermò la pronuncia di primo grado. Nelle more del deposito della motivazione, il presidente dei collegio che aveva adottato la decisione fu collocato a riposo, per cui la sentenza venne sottoscritta dal consigliere anziano ai sensi dell'art. 132 comma 3 cod. proc. civ., dandosi atto delle ragioni che giustificavano la predetta procedura.
3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre E.T. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio Abruzzo I.
Considerato in diritto
1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. sotto duplice profilo: perché il collocamento a riposo del magistrato non sarebbe un impedimento assoluto rilevante ai sensi dell'art. 132 terzo comma cod. proc. civ., disposizione che porrebbe una norma eccezionale che andrebbe interpretata in senso restrittivo; perché la postilla prevista dalla disposizione citata era seguita solo dalla forma del consigliere anziano e non anche da quella dell'estensore.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in caso di collocamento in pensione, dimissioni o comunque in tutte le ipotesi (diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico) in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell'ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo - pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione - non è coercibile, e ben può essere rifiutata, senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente. Alla norma di cui all'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza «per morte o altro impedimento», questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio) non può, infatti, riconoscersi natura eccezionale, risultando, pertanto, senz'altro consentita l'applicazione analogica ed estensiva dell'ipotesi di «altro impedimento» ivi contemplata, la quale deve considerarsi integrata anche dal collocamento a riposo del magistrato. Ne consegue che, ove il presidente dei collegio, che ha emesso la sentenza, venga successivamente a cessare dal servizio o rifiuti per qualsiasi motivo di porre in essere gli adempimenti di competenza in ragione delle funzioni già esercitate (verifica della conformità dell'originale della sentenza alla minuta e della rispondenza dei principi indicati nella motivazione della sentenza a quelli affermati nel corso della camera di consiglio; sottoscrizione della sentenza), non è nulla, né tanto meno inesistente, la sentenza sottoscritta dal giudice componente anziano del collegio giudicante, che a tale stregua ne esplichi le relative incombenze, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia peraltro necessario indicare la causa dell'impedimento, sufficiente essendo che egli ne attesti l'esistenza, con una statuizione non censurabile nei successivi gradi di giudizio, non risultando al riguardo prevista alcuna possibilità di impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 9616 del 16/06/2003, Rv. 564276; Sez. 6-2, n. 4326 del 19/03/2012, Rv. 621432).
Alla stregua di quanto sopra, in relazione al primo profilo della censura relativo al difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del Collegio collocato a riposo, va ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti di impedimento per applicare l'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo necessario a tal fine un impedimento insuperabile.
È infondato, poi, anche il secondo profilo della censura relativa alla sottoscrizione della postilla, in quanto l'art. 132 terzo comma cod. proc. civ. non richiede affatto che la postilla contenente le ragioni dell'impedimento dei presidente del Collegio sia sottoscritta da entrambi i consiglieri, essendo sufficiente che il consigliere anziano sottoscriva la sentenza dopo aver fatto menzione - egli soltanto - dell'impedimento del presidente.
2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. e dell'art. 10 del regolamento condominiale, nonché l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la validità delle deliberazioni assembleari, nonostante che "i relativi verbali non contenevano la attestazione della regolare convocazione dell'assemblea e che, pertanto, era mancata la verifica del compimento della convocazione medesima con il rispetto della forma scritta prevista dal Regolamento Condominiale" (così nel ricorso).
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Inammissibile, con riferimento alla mancata verifica della convocazione di tutti i condomini. Invero, tale doglianza è nuova, in quanto
nel giudizio di merito (v. p. 6 della sentenza di appello) era stato dedotto un diverso vizio delle deliberazioni, consistente nella mancata constatazione -
nelle deliberazioni stesse - della regolarità delle convocazioni dell'assemblea, in violazione di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento condominiale.
La censura è poi infondata con riferimento a tale ultimo vizio,
avendo la sentenza impugnata spiegato che, nel verbale dell'assemblea, il Presidente ebbe a dichiarare la "valida costituzione" della assise
condominiale, osservando dunque, malgrado la sinteticità dell'espressione, la previsione di cui all'art. 10 del Regolamento condominiale. Sul punto, la
sentenza impugnata risulta immune dai dedotti vizi di legittimità.
3. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 (duemilasettecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
15-02-2016 22:22
Richiedi una Consulenza