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Sentenza

Tribunale di Marsala. Danni da rca e massimale. Mala gestio. Il risarcimento può...
Tribunale di Marsala. Danni da rca e massimale. Mala gestio. Il risarcimento può superare il massimale?
Corte appello Palermo, sez. III, 15/01/2016, (ud. 05/01/2016, dep.15/01/2016),  n. 31
                     REPUBBLICA ITALIANA
                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile composta dai Signori:
1. dott. Filippo Picone - PRESIDENTE
2. dott. Antonino Di Pisa - CONSIGLIERE
3. dott. Luciana Intilisano - GIUDICE AUSILIARIO di C.A.
dei quali il 3 relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emessa la
seguente
                       SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1466/2010 del Reg.Gen. Cont. Civ. di questa Corte
di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale 18/9/2015 e promossa in questo
grado da
                         DA
 (omissis...) S.A. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giacomo Esposito del foro di Trapani ed
elettivamente domiciliata in Palermo, Via (omissis...), presso lo studio
dell'avv. Cristina Adamo;
                                            (Appellante)
                        CONTRO
 (omissis...) nata a (omissis...) il (omissis...) (CF: (omissis...)) e residente
a (omissis...) c/da (omissis...) n. (omissis...), rappresentata e difesa per procura
in atti dall'avv. Giovanni Galfano (CF: (omissis...)) elettivamente domiciliata in
Palermo Via (omissis...) presso lo studio dell'avv. Pietro Gambino
                                 (Appellata- Appellante incidentale)
                         E
P.F.
                                        (Appellato contumace)


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Marsala, provvedendo con sentenza n. 358/2010 del 22/12/2009, sulla causa civile promossa da M.C. contro la F.S.A. S.p.A. e P.F., diretta ad ottenere il risarcimento per le lesioni subite quale terza trasportata, a seguito di un incidente stradale avvenuto in data 24 agosto 2003, condannava l'odierna appellante in solido con il sig. P.F. e nella contumacia di quest'ultimo, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 820.105,89 all'attualità, di cui € 523.013,40 per danno non patrimoniale (in esse compresa la personalizzazione del danno nella misura del 25%) € 15.505,20 per tutto il periodo di inabilità temporanea, € 14.348,46 per spese mediche già sostenute - aumentate ad € 15.080,00 in valore attuale della moneta) € 86.150,00 per la perdita della capacità lavorativa specifica, € 64.243,00 per spese mediche future (la somma delle ultime due voci è stata abbattuta del 10% e quindi determinata in € 135.350,00), oltre le spese legali pari ad € 25.025,67 (in esse comprese € 1.163,67 per spese vive) oltre spese generali, iva, cpa e spese inerenti(omissis...)letata C.T.U. medico legale.

In particolare il Giudice di prime cure condannava la F.S.A. S.p.A. a risarcire il danno in misura superiore al massimale, ritenendo che fosse ascrivibile una "mala gestio" da parte della stessa assicurazione e segnalando ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n. 209 del 2005 la propria decisione all'Isvap.

Avverso questa decisione ha proposto appello la F.S. S.p.A., con atto di appello dell'8/6/2010, affidato a tre motivi in ordine (i) alla erronea liquidazione del danno e delle spese mediche future, (ii) erronea esclusione del concorso colposo, (iii) erronea condanna per "mala gestio" e erronea segnalazione all'Isvap.

Chiedeva pertanto di volere riconoscere dovuta esclusivamente la somme di € 481.547,49 con ripetizione della somma di € 206.377,50 già incassata dalla M., ed in via estremamente subordinata le somma di € 687.924,99 già sborsata, chiedendo altresì la condanna alle spese del giudizio.

Con successivo ricorso depositato in data 15/6/2010 presso la cancelleria della Corte d'Appello di questa Sezione, la F.S.A. S.p.A. chiedeva ed otteneva (inaudita altera parte) la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Fissata l'udienza di discussione, nel contraddittorio con nella contumacia del sig. P.F.) la F.S. versava banco judicis la somma di € 651.136,81 e chiedeva la cancellazione di alcune frasi sconvenienti contenute nella memoria difensiva della M.C. depositata in data 2/7/2010.

Questa Corte sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure limitatamente alla differenza tra quanto formante oggetto di condanna e quanto corrisposto dalla reclamante.

Il giudizio proseguiva con le forme ordinarie, nel quale si costituiva l'appellata M.C. con comparsa, proponendo altresì appello incidentale con cui chiedeva: (i) applicazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle di Palermo erroneamente applicate dal Giudice di prime cure, (ii) aumento della personalizzazione del danno nella misura del 50%, (iii) riliquidazione spese del giudizio di primo grado, oltre la condanna alle spese di questo grado di giudizio.

Non si costituiva il sig. P.F., benchè regolarmente chiamato.

La causa veniva rinviata all'udienza di decisione del 18 settembre 2015, a seguito della quale, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le repliche.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di P.F., il quale pur regolarmente chiamato in giudizio non si è costituito.

L'appello proposto dalla F.S.A. S.p.A. è parzialmente fondato, per le motivazioni che di seguito si specificano.

Con il primo motivo di appello, la F.S.A. S.p.A si duole dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale e delle spese mediche future, ritenendo in particolare che avrebbe errato il Giudice di primo grado nel ritenere, sulla base della CTU, che il danno permanente in capo alla M. fosse da quantificarsi nella misura del 90%, anziché in quella dell'80% rilevato dal CTP dell'assicurazione appellante, nonché che le spese mediche future sarebbero state erroneamente liquidate.

Detto motivo è parzialmente fondato esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese mediche future.

Il Giudice di primo grado ha condannato la società appellante alla corresponsione delle spese mediche future per € 1.200,00 mensili sulla base di quanto indicato empiricamente dal C.T.U. nel supplemento di relazione il quale nel determinare la somma soprariportata, fa preciso riferimento a "periodici controlli sanitari, cicli di fisiochinesiterapia periodici ed assistenza di supporto per l'espletamento delle necessità quotidiane del soggetto".

Lamenta, tuttavia, parte appellante che la quantificazione di dette spese future effettuata dal C.T.U. - e fatta propria dal Giudice di I grado - è stata condizionata da una erronea inclusione della voce spese di viaggio (sostenute nell'imminenza del sinistro) nella voce spese mediche, determinando una erronea quantificazione futura di queste ultime.

La censura è condivisibile

È noto che i danni futuri, consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cass. 12690/2011).

Nel caso specifico l'appellata, nelle more del sinistro, aveva sborsato, come documentato nel corso del giudizio di primo grado, notevoli somme per viaggi dovuti ad interventi e consultazioni mediche presso centri di eccellenza.

Alla luce della stabilizzazione del danno e della valutazione complessiva del C.T.U. di primo grado che conclude la propria relazione rilevando che " le lesioni non appaiono allo stato dell'arte suscettibili di miglioramento mediante applicazione di protesi o di ulteriori trattamenti in considerazione dell'età, della condizione anatomo-patologica legata alla pseudoartrosi del femore sinistro ed al generale depauperamento del contenuto calcico dell'osso determinato, oltre che dall'età, dalla lunga immobilizzazione subì ta", deve dunque tenersi conto, ai fini della liquidazione delle spese mediche future in via equitativa, della sola voce "spese mediche" tenendo anche conto che il SSN in Italia è gratuito e che i costi documentati e prodotti in giudizio della fisiochinesiterapia effettuata presso un centro di Ma. ammontano ad € 58,00 per 10 sedute.

Appare dunque ragionevole, tenendo conto dell'età dell'appellata alla data del sinistro, ed in riforma della sentenza impugnata, liquidare in via equitativa per le spese mediche future, la somma attualizzata di € 10.000,00.

Non è stata oggetto di impugnazione la liquidazione della somma di € 86.150,00 per danno da perdita di capacità lavorativa specifica ridotta del 10% su cui si è formato il giudicato.

Il motivo di appello relativo all'errata liquidazione del danno non patrimoniale nella misura del 90%, va invece rigettato e la sentenza di primo grado va confermata sul punto.

Il Giudice di primo grado ha ampiamente e dettagliatamente motivato la propria decisione in ordine all'adesione alle conclusioni del C.T.U. di prime cure riportando le motivazioni delle ragioni della stima operata dal perito d'ufficio, che anche alla luce delle contestazioni operate con l'atto di appello per cui è causa, non appaiono censurabili.

Il C.T.U. di primo grado ha infatti valutato attentamente le condizioni fisiche ed i danni permanenti in capo alla M., ha evidenziato con ampia motivazione, riportata nella sentenza di primo grado, le ragioni della valutazione dei postumi permanenti nella misura del 90%. Ha inoltre, nel corpo della esauriente consulenza, evidenziato la mancanza di alcun miglioramento fisico constatando che la M., a distanza di 5 anni dall'incidente è costretta in sedia a rotelle che deve addirittura "essere sospinta da un accompagnatore a causa dell'artrosi delle mani e dell'iponotrofia muscolare degli arti superiori legate al lungo periodo di inattività ed immobilità".

La differenza di percentuale per il danno permanente, valutata nella misura del 90% dal C.T.U. di primo grado, risulta peraltro pienamente giustificata anche dal supplemento di relazione depositata nel corso del giudizio di primo grado ove si legge: " La limitazione funzionale a carico delle mani e dei polsi (deficit prensile) e dei movimenti attinenti è sostanzialmente connessa con gli esiti delle fratture subite (fratture del radio di sinistra con infrazione dello stiloide ulnare omolaterale, frattura I e II metacarpo di destra) e con la prolungata immobilizzazione seguente che, in un soggetto anziano, può accentuare l'espressione limitativa e condizionare una ipotonotrofia dei muscoli interossei e della mano, risultando modesta l'influenza delle degenerazioni artrosiche che pure potevano essere antecedenti".

Appare, alla luce delle superiori motivazioni, che le censure operate alla C.T.U. di primo grado risultano non fondate ed inconducenti.

La sentenza di primo grado merita pertanto di essere confermata sul punto.

Il secondo motivo di appello in ordine all'esclusione del concorso colposo va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado essendo stato provato nel corso del giudizio di primo grado che la M., terza trasportata, era dotata di cinture di sicurezza e non essendovi pertanto alcun concorso di colpa della stessa nella causazione delle gravissime lesioni di cui è portatrice.

A norma dell'art. 1227 c.c. (applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. anche nel campo della responsabilità extracontrattuale) la prova che il creditore - danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. 2 marzo 2007, n. 4954).

Fermo restando che nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla società appellante nel corso del giudizio di primo grado, va invece rilevato che le prove testimoniali assunte durante detto grado di giudizio, hanno invece chiarito, come bene esaminato nella sentenza impugnata, che la M. indossasse le cinture di sicurezza (vedasi deposizioni univoche di C.D. e S.V.).

La sentenza di primo grado va pertanto confermata sul punto.

Il terzo motivo di appello riguardante la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la società appellante per "mala gestio impropria" va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata sul punto per la motivazione sotto riportata.

L'obbligo delle assicurazioni di liquidare al danneggiato il risarcimento del danno entro il termine di 90 giorni dalla messa in mora è stato introdotto espressamente nel nostro ordinamento con l'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005 entrato in vigore l'1/1/2006.

Precedentemente la mala gestio impropria si configurava esclusivamente ove l'assicurazione non provvedeva alla liquidazione, con conseguente danno, in applicazione dell'art. 22 della L. n. 990 del 1969.

Il giudice di primo grado ha erroneamente applicato il D.Lgs. n. 209 del 2005 mentre nel caso di specie, ratione temporis, andava applicato l'art. 22 della L. n. 990 del 1969 essendo il sinistro verificatosi in data (omissis...). ed avendo il danneggiato messo in mora in maniera specifica il danneggiante con nota del 20 ottobre 2005 (prima dell'1/1/2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005).

La responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti del danneggiante si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c., in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede, e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano e che devono essere specificamente provati (cfr ex multis Cass. n. 17460/2006).

A dover essere risarcito è pertanto il danno che il comportamento dell'assicuratore ha causato al danneggiato dal momento in cui ha ingiustificatamente rifiutato di pagare o di mettere a disposizione dello stesso il massimale, nonostante che i dati obiettivamente conosciuti gli consentivano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato (cfr ex multis Cass. n. 2195/2004).

Orbene nel caso di specie, come risulta in atti, l'assicurazione aveva sottoposto a visita la signora M. in data 16/2/2005 ed aveva riconosciuto, come risulta dalla documentazione prodotta nel fascicolo dell'assicurazione appellante, una durata di inabilità temporanea biologica per un totale di 14 mesi ed un danno permanente biologico non inferiore al 25%. In data 20 ottobre 2005 la M., non avendo ricevuto alcuna somma, effettua una ulteriore richiesta di risarcimento danni con messa in mora ed indicazione espressa del danno con l'indicazione dell'avvenuta guarigione, ma nessuna proposta e/o offerta di liquidazione del danno, anche a titolo di acconto, risulta effettuata dall'assicurazione.

La responsabilità da c.d. mala gestio impropria trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall'assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, comportante l'obbligo per il primo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale (cfr Cass. 3/4/2014 n. 7768 e Cass.,28/6/2010, n. 15397).

Quando, infatti, il debito dell'assicuratore della r.c.a. eccede il massimale si applicano le regole sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie.

Come specificatamente osservato dalla Suprema Corte "V'obbligazione dell'assicuratore della r.c.a. ha ad oggetto non il risarcimento del danno, ma l'adempimento del debito altrui. Essa è, dunque, una obbligazione di valuta e non di valore. Ciò vuol dire che l'assicuratore della r.c.a. sarà tenuto a pagare un capitale pari al valore nominale del massimale, ai sensi dell'art. 1277 c.c., comma 1. Su tale importo però l'impresa debitrice dovrà corrispondere gli interessi legali moratori di cui all'art. 1224 c.c., comma 1, anche in eccedenza rispetto ai massimale."(Cass 7/11/2014 n. 23778)

Nel caso di specie, l'assicurazione ha avuto nozione specifica in ordine all'an ed al quantum già alla data del 16 febbraio 2005, data in cui ha sottoposto a visita la M. terza trasportata, e comunque in data 20 ottobre 2005, data in cui è stata specificatamente messa in mora in ordine all'an ed al quantum.

Malgrado il decorso dei termini di sessanta giorni di cui all'art. 22 della L. n. 990 del 1969, nessuna offerta è stata effettuata dall'assicurazione che ha continuato a non liquidare alcuna somma in favore della M., pur avendo risarcito nelle more gli altri soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa.

Nessuna somma è stata comunque offerta nel corso del giudizio di primo grado, nemmeno nei limiti già riconosciuti nella perizia resa dal consulente di parte della stessa assicurazione nella fase pregiudiziale.

È noto che la cd mala gestio impropria l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese.

Orbene atteso che nel caso di specie il danno al netto degli interessi supera il massimale, la F.S.A. S.p.A., va quindi condannata in via solidale con l'appellato contumace P.F. al pagamento del danno nella misura cui al massimale di polizza, oltre la corresponsione degli interessi e del maggior danno da calcolarsi sull'importo del massimale (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico del solo assicurato (P.F.) il risarcimento della somma ulteriore.

La motivazione della sentenza di I grado va dunque riformata sul punto in tal senso.

Vanno ora esaminati i motivi di appello incidentale proposti dalla M..

Va accolto il primo motivo in ordine all'errata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Palermo in luogo di quelle del Tribunale di Milano per la valutazione del danno biologico, con conseguente rideterminazione del danno stesso e ciò in riforma a quanto operato dal Giudice di primo grado.

L'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio ha precisato che "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali" e che "garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (cfr Cass. 12408/2011 Cass. n. 28290 del 2011).

Questa Corte condivide il principio per cui le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12408 del 2011 come "fonti" in base alle quali è possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.. Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell'esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell'esternarsi con la motivazione.

Alla luce di dette considerazioni, va accolto il motivo di appello incidentale proposto dalla M. con conseguente riforma della sentenza di primo grado, avendo il precedente giudicante applicato erroneamente le tabelle del Tribunale di Palermo.

È noto altresì che con riguardo alla liquidazione del danno biologico (nella specie, da incidente stradale), occorre tener conto della evoluzione giurisprudenziale maturata in tema di tabelle applicabili, in ossequio ad una concezione pluridimensionale comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali con la conseguenza che il Giudice è tenuto ad adottare le tabelle vigenti al momento della decisione e non dell'evento dannoso. (cfr Cass. 29/10/2014 n. 284).

Pertanto nel caso di specie, per la quantificazione del danno non patrimoniale vengono applicate le Tabelle Milano 2014.

Il secondo motivo di appello incidentale in ordine all'aumento della percentuale per la personalizzazione del danno, quantificato dal Giudice di primo grado nella misura del 25% va invece rigettato con conseguente conferma della percentuale determinata dal primo giudicante.

Questo Collegio ritiene infatti che, in applicazione delle Tabelle di Milano (che ricomprendono anche il cd danno morale conseguente alla lesione alla salute - ex multis Cass. 6/3/2014 n. 5243) e tenuto conto della sofferenza morale patita dalla M. e ben valutata dal Giudice di primo grado il quale ha esaminato interamente le circostanze oggettive e le sofferenze patite (l'iter ospedaliero per la frattura femorale, il mutamento delle condizioni di vita della M., l'età della stessa e della sua aspettativa di vita), la sentenza vada confermata sul punto, non aggiungendo tralaltro i motivi di appello nulla a quanto già ampiamente dedotto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

L'appellata - appellante incidentale ha avuto riconosciuto un danno non patrimoniale nella misura del 90%.

Sulla base quindi delle Tabelle di Milano 2014, l'impugnata sentenza va dunque riformata con la condanna solidale della F.S.A. S.p.A. (applicando per questa - nei limiti del massimale di polizza- la cd mala gestio impropria e con i criteri sopra riportati) e del P.F., alla corresponsione in favore della M. della somma di € 876.665,00 in valore attuale, cui vanno aggiunti gli interessi compensativi al tasso legale calcolati secondo il criterio di cui alla sentenza Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite 1712/95 e cioè devalutando alla data del fatto secondo gli indici Istat la somma come sopra liquidata ed applicando su di essa gli interessi al tasso legale e quindi applicando gli interessi al tasso legale sulle annualità successive alla prima, via via rivalutate anch'esse sulla base degli indici Istat fino al giorno della pubblicazione di questa sentenza.

La condanna nei confronti dalla F.S.A. S.p.A. è limitata per l'intero esito del giudizio - ivi comprese le voci di danno non oggetto di impugnazione - nella misura cui al massimale di polizza pari ad € 774.685,35 ad eccezione degli interessi legali in applicazione della cd mala gestio impropria che vanno liquidati a far data dallo spirare dello spatium deliberandi di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 (e cioè dal 19 dicembre 2005) sino al soddisfo tenendo conto degli acconti già corrisposti come imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c.

Va poi rigettato il terzo motivo di appello incidentale in ordine all'errata condanna alle spese del giudizio di prime cure, essendosi il Giudice monocratico riferito, nella liquidazione di queste, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, ai minimi delle tariffe forensi applicabili nel caso di specie sulla base di parametri di valore per i giudizi da € 900.000,00.

La sentenza di primo grado va pertanto confermata sul punto.

Le spese di questo grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza di tutte le parti processuali, e dell'aumento di valore del giudizio dovuto all'accoglimento dell'appello incidentale in ordine alla differente valutazione del danno non patrimoniale, vanno compensate per metà tra le parti, condannando solidalmente la F.S.A. S.p.A. e P.F. alla rifusione della restante metà che si liquidano, in applicazione del vigente D.M. n. 55 del 2014, nell'intero in € 6.780,00 di cui € 2.090,00 per fase di studio della controversia, € 1.215,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 3.475,00 per fase decisionale ed oltre spese generali, iva e cpa in favore dell'appellata M.C., con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Galfano che ha reso la prescritta dichiarazione.

Venendo ad esaminare la richiesta di cancellazione delle frasi sconvenienti contenute nella memoria difensiva depositata dalla difesa della M. in data 2/7/2010, relativa al giudizio disospensiva dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, questa Corte ritiene effettivamente sconvenienti le frasi contenute a pag. 3 rigo 5, laddove si legge "il comportamento assolutamente "indegno" della F.S." nonché quanto scritto sempre nella stessa memoria a pag. 4 " il vergognoso comportamento tenuto", la cui cancellazione è stata tempestivamente richiesta dalla F.S., e ne dispone la carcerazione.

Dette locuzioni non hanno avuto peraltro alcun apporto utile all'oggetto della controversia, non riguardando le esigenze difensive del processo e superando in ogni caso ogni vis difensiva.

Restano integralmente compensate le spese della fase sospensiva pur alla luce del parziale accoglimento del giudizio, stante l'intervenuta cancellazione delle frasi sconvenienti contenute nella comparsa di parte appellata oltre che del parziale accoglimento della richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.

La sentenza di primo grado va per il resto interamente confermata.
PQM
P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 358/2010 del 22/12/2009 emessa dal Tribunale di Marsala, appellata dalla (omissis...) A. S.p.A. ed appellata in via incidentale dalla M.C., nella contumacia di P.F., così dispone:

1) Riduce le spese mediche future in via equitativa in € 10.000,00 alla moneta attuale, dovute alla signora (omissis...), condannando solidalmente la (omissis...) A. S.p.A. e (omissis...) alla corresponsione in favore della stessa (omissis...)

2) Eleva ad € 876.665,00 alla data attuale, oltre interessi compensativi al tasso legale (con le modalità indicate in motivazione) la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale alla (omissis...) per indennità permanente, condannando alla rifusione in solido (omissis...) (omissis...) e la (omissis...) A. S.p.A., quest'ultima nei limiti del massimale di polizza pari ad € 774.685,35 ed interessi legali per mala gestio impropria con le modalità e nei limiti indicati in motivazione;

3) Rigetta tutti gli altri motivi di appello e di appello incidentale confermando per il resto l'impugnata sentenza;

4) Ordina la cancellazione delle frasi sconvenienti contenute nella memoria difensiva di parte appellata del 2/7/2010 (nel giudizio ex art. 351 c.p.c.) per le motivazioni indicate in parte motiva e compensa interamente tra le parti le spese di quel giudizio;

5) Condanna solidalmente la A. S.p.A. e (omissis...) alla rifusione della metà delle spese di questo grado di giudizio, compensando la restante metà tra le parti, che si liquidano, in applicazione del vigente D.M. n. 55 del 2014, nell'intero in € 6.780,00 di cui € 2.090,00 per fase di studio della controversia, € 1.215,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 3.475,00 per fase decisionale ed oltre spese generali, iva e cpa in favore dell'appellata (omissis...) con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Galfano che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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