Tribunale di Trapani. Il titolo esecutivo pronunciato in danno di un'associazione non riconosciuta non è efficace nei confronti del legale rappresentante della stessa - pur essendo fideiussore ex lege ai sensi dell'art. 38 c.c. - dovendo trovare applicazione il principio generale secondo cui il titolo esecutivo deve necessariamente contemplare la pretesa creditoria nonché il nome del debitore, non essendo ammessa alcuna integrazione con elementi ricavabili aliunde.
Tribunale Trapani, 28/05/2007,
TRIBUNALE DI TRAPANI IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Fatto
Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
rilevato che il debitore F. D. proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha chiesto la sospensione del processo esecutivo n. 484/06 r.g.e. promosso da A. A.;
ritenuto che la richiesta di sospensione dell'esecuzione va accolta, sussistendo gravi motivi, in quanto:
il motivo di doglianza è costituito dall'inesistenza di titolo esecutivo, atteso che il titolo in atti (ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa dal Giudice del lavoro di Trapani il 31.2.2006) risulta emesso soltanto nei confronti dell'ente Confesercenti, associazione non riconosciuta (fatto non contestato), di cui l'odierno esecutato era legale rappresentante.
Il creditore ha depositato memoria difensiva affermando l'efficacia di quel titolo (anche) nei confronti del F. D. , siccome soggetto che ha agito in nome e per conto dell'ente collettivo (evincibile dai documenti prodotti tra cui la richiesta di autorizzazione ad assumere personale e la lettera del 10.3.2003 relativa alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro) e quindi responsabile in forza dell'art. 38 cod. civ..
Parte creditrice cita a sostegno di tale tesi gli arresti giurisprudenziali in tema di efficacia nei confronti del socio del titolo esecutivo pronunciato nei confronti di una società di persone (Cass., sez. III, 17.1.2003,n .613 e Cass.,sez III, 6.10.2004, n. 19946).
La tesi non può trovare applicazione nella presente fattispecie , poiché:
la responsabilità di cui all'art. 38 c.c. prevista per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è qualificata dalla giurisprudenza quale responsabilità fideiussoria ex lege (Cass., sez. III, 12 gennaio 2005 n. 455 che richiama Cass. 6 agosto 2002 n.11759; 4 marzo 2000 n.2471; 27 dicembre 1991 n.13946), avendo la funzione di rafforzare la tutela dei terzi che , diversamente, potrebbero aggredire soltanto il fondo comune dell'associazione.
Così qualificata la responsabilità (fideiussoria) , ne discende che il soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione è responsabile pur sempre per un debito dell'ente collettivo e giammai di un debito proprio.
La giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone e di efficacia nei confronti del medesimo del titolo esecutivo formatosi in danno della società, muove dal concetto che i debiti che sorgono in capo alla società sono debiti anche del socio e quest'ultimo risponde quindi di un debito che è anche proprio.
In altri settori dell'ordinamento (condominio) la giurisprudenza (Cass. 14 ottobre 2004, n. 20304 che richiama Cass. 19.4.2000, n. 5117) ha affermato che il titolo esecutivo pronunciato in danno dell'ente collettivo condominio è efficace anche nei confronti del singolo condomino, muovendo (ancora una volta ) dall'assunto è trattasi di un debito proprio del singolo condomino.
Nel caso che ci occupa, il titolo esecutivo pronunciato in danno dell'associazione non riconosciuta Confesercenti non è efficace nei confronti del fideiussore ex lege dovendo trovare applicazione (al di fuori delle eccezioni menzionate) il principio generale secondo cui il titolo esecutivo deve necessariamente contemplare la pretesa creditoria nonché il nome del debitore, non essendo ammessa alcuna integrazione con elementi ricavabili aliunde.
Ritenuto infine che la competenza della causa di opposizione all'esecuzione appartiene a questo Tribunale;
PQM
P.Q.M.
Sospende il processo esecutivo.
Fissa a parte opponente termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. ridotti della metà.
Si comunichi
Trapani, 25.5.2007
Il G.E.
Dott. Antonino Marra
Depositato in cancelleria il 28-5-2007
16-08-2016 20:47
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