Una donna dopo una isterectomia lamenta fastidi all’addome.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 novembre 2015 – 13 gennaio 2016, n. 344
Presidente Chiarini – Relatore Sestini
Svolgimento del processo
M.T. convenne in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex ULSS 25 della Regione Veneto per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'infezione che assumeva provocata da una garza operatoria abbandonata nel suo addome in occasione di un intervento di isterectomia.
La Gestione convenuta resistette alla domanda e chiamò in giudizio, per l'eventuale manleva, le proprie compagnie assicuratrici Axa Assicurazioni s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a., Commercia Union s.p.a., Can Italia s.p.a. e Winterthur Assicurazioni s. p. a., che si costituirono in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle della chiamante.
Il Tribunale di Verona rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
La Corte di Appello di Venezia ha respinto il gravame della T., compensando le spese processuali.
Ricorre la T. affidandosi a due motivi; resistono la Axa Asicurazioni e la Unipol, a mezzo di distinti controricorsi, mentre le altre intimate non svolgono attività difensiva; la Aviva Italia s.p.a. (già Commercial Union s.p.a.) ha depositato procura speciale per l'udienza di discussione.
Motivi della decisione
I. La Corte di Appello ha affermato che "nel caso di specie non è stata fornita la prova da parte dell'appellante della sussistenza del nesso eziologico fra le lesioni lamentate e l'asserito comportamento imperito o negligente tenuto dai sanitari"; più specificamente, ha rilevato che "manca ... la prova in ordine al rinvenimento della garza nell'addome" in quanto nella documentazione medico-sanitaria relativa ai vari ricoveri subiti
dalla T. "non si rinvengono annotazioni in ordine al rinvenimento all'interno dell'addome di garze o cotoni"; inoltre, dato atto che in sede di esame istologico era emerso un granuloma organizzato intorno a fibre di cellulosa, quali residui di garze chirurgiche o cotone, ha dichiarato di condividere le conclusioni del C.T.U. circa la indifferenza -sul piano clinicodi tali filamenti e circa il fatto che, ove fosse stato generato da una garza, l'ascesso avrebbe dovuto presentare altre caratteristiche; ha escluso, infine, che siffatte conclusioni potessero essere inficiate dalla deposizione del teste Turrina.
2. Col primo motivo ("omessa o insufficiente motivazio.:e in ordine alla richiesta di rinnovazione di C.T.U."), la ricorrente lamenta che "la Corte ha omesso di motivare, se non apparentemente, in ordine alla richiesta -decisiva ai fini di causa- di rinnovazione della C.T.U.", che era stata formulata sia in considerazione di rapporti personali di "cointeressenza economica" fra uno dei C.T.U. e il chirurgo che aveva eseguito il primo intervento, sia per la rilevata presenza di errori metodologici e tecnici che inficiavano la consulenza.
2.1. A- riguardo, la Corte ha escluso che ricorressero "presupposti per dar luogo ad una nuova consulenza sui medesimi dati", a fronte di conclusioni "assolutamente condivisibili in quanto correlate a compiute deduzioni logiche svolte sulla base di attenti riscontri tecnici".
2.2. il motivo è inammissibile in quanto prospetta un vizio di motivazione ex art. 360, comma 10, n. 5) vecchio testo C.P.C., che non è però deducibile a fronte di una sentenza (pubblicata il 17.9.2012) impugnabile ai sensi del nuovo testo della norma, introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, v che circ scrive la possibile censura all'omesso esame di un fatto decisivo oer il giudizio.
Né può ritenersi che -indipendentemente dalle espressioni usate- sia stato comunque censurato omesso esame circa un fatto decisivo", dato che questo non può consistere nell'adesione della Corte dl merito a determinate risultanze istruttorie (nel caso, la relazione di C.T.U.) e dato che i fatti controversi (ossia l'abbandono della garza nell'addome e la sua eventuale efficienza causale) sono stati ampiamente esaminati dalla Corte.
3. II secondo motivo deduce "violazione delle norme di diritto che disciplinano l'onere probatorio nella responsabilità professionale medica in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 2729, 2697, 2043 e 2059 c.c.".
La ricorrente censura la sentenza laddove ha sostenuto che "grava comunque sul danneggiato l'obbligo di fornire la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e l'operato dei sanitari": assume che tale affermazione si discosta significativamente dai principi giurisprudenziali consolidati nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria
(richiamando, al riguardo, Cass. S.U. n. 577/2008).
3.1. I1 motivo non coglie l'effettiva ratio della decisione, che non è fondata -come potrebbe ritenersi sulla base della sola espressione sopra riportata- sull'attribuzione alla parte attrice dell'onere di dimostrare il nesso di causa fra l'abbandono della garza e l'insorgenza dell'infezione, bensì sull'affermazione che non era risultato provato (a monte) il fatto stesso dell'abbandono della garza in addome e sull'ulteriore affermazione dell'ininfluenza clinica della presenza di eventuali filamenti
(ossia sull'esclusione del nesso di causa fra filamenti e formazione del nodulo).
4. Persistono anche in relazione al presente giudizio di legittimità i giusti motivi di compensazione individuati dai due giudici di merito, ai sensi dell'art. 92 C.P.C. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 51/2006 (applicabile nel caso in quanto il procedimento ha avuto inizio nell'anno 2002) .
5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
14-01-2016 23:30
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