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Sentenza

Una minore rincorre un autobus, appena ripartito dalla fermata, inciampa e scivo...
Una minore rincorre un autobus, appena ripartito dalla fermata, inciampa e scivola a terra; cadendo viene investita dalla ruota posteriore destra dell'autobus, il cui conducente aveva rallentato ed accostato al fine di consentirle l'accesso, schiacciandole la gamba sinistra.
Rigetto del ricorso. La Corte osserva: "i motivi in esame non mettono in discussione l'accertamento concernente la condotta della danneggiata di avvicinamento al mezzo quando era ancora in movimento e la sua caduta accidentale per essere inciampata durante la corsa. Appare perciò del tutto coerente la conclusione raggiunta dalla Corte di merito circa il fatto che l'investimento non avrebbe potuto essere evitato da parte del conducente, trattandosi di condotta gravemente imprudente e di caduta imprevedibile. 
Né è rinvenibile un profilo di colpa generica del conducente, come si sostiene col primo motivo, nel rallentamento della marcia con accostamento al marciapiede in un punto in cui la strada si restringeva. Infatti, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della strada, la ricostruzione dei fatti di cui sopra 
induce ad escludere che, atteso il carattere repentino della caduta e la vicinanza della danneggiata al mezzo in movimento, vi sarebbe stata manovra di emergenza idonea ad evitarne l'investimento. 
Quanto alla fermata fuori dagli appositi spazi, in violazione della norma di cui al quarto motivo, la mancanza di efficienza causale -oltre che coerente con lo scopo dell'art. 352, comma 70 , del d.P.R. n. 495/1992, che è quello esplicitato nella norma di evitare intralci al traffico- è stata accertata in concreto, atteso quanto detto a proposito dell'imputabilità esclusiva dell'evento alla danneggiata. 
D'altronde, è incontestabile che l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur importando responsabilità per altro titolo, non può dare luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile in rapporto di causa ad effetto alla trasgressione medesima (cfr. Cass. n. 699/95).
Avv. Antonino Sugamele

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