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Sentenza

Valutazione dell’omosessualità nella concessione dello status di rifugiato....
Valutazione dell’omosessualità nella concessione dello status di rifugiato.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 1 luglio – 22 dicembre 2016, n. 26884
Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara

Premesso

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
«1. - Il sig. F. I., cittadino nigeriano, ricorse al Tribunale di Bologna avverso il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria deliberato dalla competente commissione territoriale, che gli aveva riconosciuto soltanto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari essendo egli fuggito dalla Libia a seguito dei fatti della c.d. Primavera araba.
Il Tribunale accolse parzialmente il ricorso, confermando il diniego dello status di rifugiato, ma riconoscendo al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
La Corte di Bologna ha accolto l'appello principale del Ministero dell'Interno e ha respinto l'appello incidentale del sig. I.. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame principale per genericità dello stesso, la Corte ha ritenuto, nel merito, non credibile il racconto dell'appellato e insussistente la situazione di violenza indiscriminata, presupposto della riconosciuta protezione, in tutto il territorio nigeriano e in particolare nella città di Lagos, della quale l'appellato era originario.
Il sig. I. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'intimato Ministero dell'Interno si è difeso con controricorso. 2. - [...]
3. - Quanto al merito, il primo motivo del ricorso, con il quale si ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità, è fondato.
Il Tribunale, infatti, aveva riconosciuto la protezione sussidiaria sul rilievo della grave minaccia alla vita o alla persona del richiedente ricollegabile sia alla sua condizione di omosessuale, penalmente sanzionata in Nigeria, sia alla violenza indiscriminata che si registra in quel paese quale conseguenza di una situazione di conflitto armato interno. Nell'atto di appello, invece, pur sostenendosi la tesi che non tutto il territorio nigeriano è percorso da situazioni di violenza indiscriminata e di conflitto armato, si omette di precisare che tale situazione non sussisterebbe nella regione di provenienza dell'interessato - che non viene neppure indicata - e soprattutto si omette di sottoporre a critica le fonti (rapporto di Amnesty International, sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri) dalle quali il Tribunale aveva tratto l'opposta conclusione; nessuna censura, inoltre, viene destinata alla statuizione relativa alla condizione di omosessualità del richiedente. La ratio della decisione del Tribunale, dunque, resta priva di specifiche censure nell'atto di appello, che invece ampiamente si dilunga in considerazioni generiche e nel richiamo di precedenti giurisprudenziali la cui specifica attinenza al caso concreto non viene tuttavia illustrata.
3. - Il secondo motivo di ricorso, riguardante la protezione sussidiaria contestata dal Ministero, è assorbito.
4. - Il terzo motivo, invece, riguardante il rigetto dell'appello incidentale sull'invocato riconoscimento dello status di rifugiato, è inammissibile perché, ad onta della rubrica di violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi, si risolve in pure e semplici critiche di merito rivolte alla statuizione di non credibilità del racconto del richiedente a proposito, in particolare, della sua condizione di omosessuale: statuizione viceversa adeguatamente motivata dalla Corte distrettuale con puntuali riferimenti agli episodi da lui riferiti e alla non plausibilità della dedotta ignoranza di detta condizione da parte di sua moglie, dalla quale aveva avuto due figli»;
che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie;

Considerato

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., essendo inammissibile l'appello del Ministero dell'Interno, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che, quanto alle spese processuali, data l'ammissione del ricorrente vittorioso al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare l'Amministrazione soccombente a versare il relativo importo all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 d.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell'ipotesi qui ricorrente di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 23007/2010).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l'Amministrazione intimati a corrispondere le spese processuali all'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Avv. Antonino Sugamele

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