Appalto di opere pubbliche - Associazione temporanea di imprese - Fallimento dell'impresa mandataria - Scioglimento del rapporto ex art. 78 l.fall. - Fondamento - Conseguenze.
SEZIONE PRIMA
SENTENZA 17 GENNAIO 2017, N. 973
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l.fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.
In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23894 del 2013:In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell'art. 78 legge fall., applicabile anche di ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare (essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla suddetta declaratoria) è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.
25-10-2017 20:54
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