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Sentenza

Concordato con riserva - Pendenza di procedimento prefallimentare - Assegnazione...
Concordato con riserva - Pendenza di procedimento prefallimentare - Assegnazione di un termine di novantadue giorni per il deposito della proposta e del piano - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
Cassazione  civile SEZIONE PRIMA
10 GENNAIO 2017, N. 270
Nel concordato preventivo cd. con riserva, il decreto con cui il tribunale, in pendenza di istruttoria prefallimentare, abbia assegnato al debitore il termine di novantadue giorni per il deposito della proposta e del piano, seppure irregolare, non viola il termine complessivo di centoventi giorni stabilito dall'art. 161, comma 10, l.fall. e non è, quindi, affetto da abnormità.

Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 2016:Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.
Avv. Antonino Sugamele

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