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Sentenza

Danno da emotrasfusione: il termine di prescrizione è quello ordinario...
Danno da emotrasfusione: il termine di prescrizione è quello ordinario
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 ottobre – 10 novembre 2017, n. 26671
Presidente Amendola – Relatore Dell'Utri

Fatto e diritto

rilevato che con sentenza resa in data 22/4/2016, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.B. per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dall'originaria attrice a seguito della contrazione del virus HCV in occasione di un trattamento trasfusionale eseguito dalla R. presso il Policlinico di (…) nel periodo dal (omissis) ;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dalla R. , avendo la stessa ragionevolmente maturato la consapevolezza del fatto illecito nell'(omissis) ed avendo esercitato giudizialmente l'azione risarcitoria nel 2005;
che, avverso la sentenza d'appello, R.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
che il Ministero della Salute e resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis R.B. ha presentato memoria;
considerato che, con il motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 2 e 2697 c.c., all'art. 112 c.p.c. e agli artt. 11, 3 e 24 Cost, per avere la corte territoriale accertato la decorrenza della prescrizione del diritto della R. sul presupposto dell'avvenuta acquisizione, da parte della stessa, nell'(omissis) , della consapevolezza di aver contratto il virus HCV per responsabilità dell'amministrazione sanitaria, nonostante la stessa, a tale epoca, fosse ancora minorenne e non avesse mai avuto personale notizia della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata;
che il motivo è manifestamente infondato;
che, infatti, la circostanza della condizione di minorenne della R. al momento della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata (e, in generale, al momento in cui il rapporto di causalità, tra detta malattia e l'illecito comportamento dell'amministrazione sanitaria, fosse oggettivamente riconoscibile, sulla base del giudizio espresso dalla corte territoriale), non vale a ritenere giustificata la pretesa sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato;
che, infatti, ai sensi dell'art. 2942 c.c., la sospensione contro il minore rimane sospesa nei soli casi in cui lo stesso non abbia un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo;
che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev'esserne pronunciato il rigetto;
che l'alternanza degli esiti della controversia nei diversi gradi del giudizio di merito giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

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