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Sentenza

Domanda cd. supertardiva - Conoscenza della pendenza della procedura fallimentar...
Domanda cd. supertardiva - Conoscenza della pendenza della procedura fallimentare da parte del socio amministratore di società di persone - Imputabilità alla società - Assenza di limitazioni ai poteri di amministrazione - Applicabilità dell’art. 1391 c.c..
La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, legge fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 legge fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 cc, dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano.

Si vedano:
i) Sez. 1, Sentenza 8735/2009: in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della “scientia damni” va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cc, applicabile all'attività delle persone giuridiche.
ii) Sez. 1, Sentenza 23891/2013: in ipotesi di azione ex art. 2901 cc avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cc (Nella specie, il socio conferente era altresì l'accomandatario della s.a.s.).
iii) Sez. 1, Sentenza 23302/2015: ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui all'ultimo comma dell'art. 101 legge fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale aveva ritenuto l'effettiva conoscenza da parte del creditore, oltre che del fallimento della società, anche di quelli personali dei soci, nei quali intendeva tardivamente insinuarsi, in ragione della comunicazione della sentenza di fallimento e della trasmissione della stessa via fax).


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