Esperti per specifici incarichi.
Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 01/12/2017, n. 28873
L'utilizzazione di esperti per specifici incarichi ex art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 rientra nell'ambito dei poteri discrezionali inerenti alla specifica organizzazione dell'Amministrazione, la quale deve valutare la necessità di istituire e mantenere in funzione il posto di esperto in un suo determinato ufficio e, poi, accertata la necessità della sussistenza di detta esigenza, procedere alla scelta della persona ritenuta maggiormente idonea a ricoprire il relativo posto per il periodo previsto senza che in ciò possa configurarsi alcuna posizione soggettiva tutelabile dell'interessato né di diritto soggettivo né di interesse legittimo per poter chiedere (ed ottenere) un ulteriore incarico sullo stesso posto precedentemente occupato, ovvero in altro presso una diversa sede.
08-12-2017 13:56
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