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Sentenza

Gela. Manca la segnaletica idonea? Il Comune non ne è sempre responsabile....
Gela. Manca la segnaletica idonea? Il Comune non ne è sempre responsabile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 – 28 aprile 2017, n. 10520
Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo

Fatti di causa

I.A. ha agito in giudizio nei confronti di T.E. e della sua assicuratrice della responsabilità civile, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., nonché del Comune di Gela, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data (omissis) .
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Gela, esclusivamente nei confronti della T. - che ha riconosciuto corresponsabile dell'incidente unitamente all'attore nella misura del 50% - e della compagnia assicuratrice.
La Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello dell'I. , ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c.. Ricorre l'I. avverso la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 145, commi 4 e 5, Codice della strada anche in correlazione con gli artt. 39 e 40 Codice della strada in correlazione con l'art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c. che impongono il rigoroso rispetto del segnale di dare precedenza, norma che conserva carattere cogente nonostante la segnaletica orizzontale fosse in parte sbiadita".
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha accertato, in fatto, che all'incrocio dove avvenne l'incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) con riguardo all'obbligo di dare precedenza.
Sulla base di tale insindacabile accertamento di fatto, ha correttamente escluso la possibilità di applicare l'art. 145, comma 4, C.d.S. (che prevede l'obbligo di dare la precedenza "nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale"), e altrettanto correttamente ha quindi applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c..
La sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure di violazione di legge espresse nel motivo di ricorso in esame, che finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di revisione degli accertamenti di fatto operati in sede di merito e di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.
2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia "nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione dell'art. 2051 c. c. in correlazione in correlazione con l'art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c. in relazione alla responsabilità dell'ente proprietario della strada con riferimento alla assenza di idonea segnaletica stradale".
Anche questo motivo è infondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere), l'assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada per tali incidenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 - 01).
3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia "errores in procedendo - omessa rinnovazione della ctu - violazione dell'art. 196 cpc in presenza di risultanze illogiche e insufficienti".
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non indica specificamente quali sarebbero le illogicità e le insufficienze argomentative della consulenza tecnica di ufficio recepite nella sentenza, limitandosi ad una generica contestazione della stessa.
In ogni caso, si tratta di valutazioni di merito adeguatamente motivate da parte del giudice di merito, con il rinvio alla risultanze della stessa consulenza tecnica, e come tali esse certamente non sono sindacabili in sede di legittimità.
4. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:
- rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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