Il termine processuale scade il giorno del Santo patrono. Quando si considera tempestiva la notificazione?
Tribunale di Milano, sez. IV Civile, sentenza 12 – 20 dicembre 2016, n. 13923
Giudice Terni
Fatto e diritto
L'Automazione s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 31063/15 emesso il 6 ottobre 2015 , e notificato il 10 dicembre 2015 per la somma di euro 11.503,60, oltre interessi legali, in accoglimento del ricorso proposto da Top Edile s.r.l., che assumeva vantare il credito quale corrispettivo residuo vantato per vendita di merce , in forza di fattura n. 222/13 prodotto unitamente all'ordine di consegna. L'opponente ha preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla pronuncia e nel merito ha eccepito la presenza di vizi nella merce acquistata , assumendo di vantare un diritto al risarcimento dei danni subiti, e contestando altresì l'erronea liquidazione delle spese del provvedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta la creditrice opposta ha contestato la fondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Quindi autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la causa respinte le richieste istruttorie delle parti è stata posta in decisione sulle conclusioni come precisate, senza concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi le parti rinunciato.
Ciò posto la preliminare eccezione di inefficacia del decreto opposto, che sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla emissione ,non è fondata. Infatti il decreto è stato emesso il 6 ottobre 2015, e la creditrice opposta ha tentato una prima notifica in data 26 ottobre presso la sede legale di Milano (…), e poi presso quella operativa di Gorgonzola ( Mi) via (…), notifiche entrambe non andate a buon fine, e successivamente consegnato all'Ufficiale giudiziario il 9 dicembre 2015 per la notifica effettuata il 10 dicembre 2015, e andata a buon fine.
Poiché sia il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di Appello di Milano restano chiusi , come il successivo giorno festivo dell' 8 dicembre 2015, la notifica risulta essere stata tempestivamente effettuata, avendo la creditrice opposta portato il decreto all'Ufficiale giudiziario nel termine perentorio assegnatole dall'art. 644 cpc.
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.( Cass. 10216/06)
Nel merito devesi osservare che la società opponente con mail del 20 agosto 2014 e 2 ottobre 2014 ha riconosciuto la propria esposizione debitoria, comunicando che “ sarà nostra premura effettuare un versamento a vostro favore quanto prima “ ( mail del 2 ottobre 2014, documento n3 parte opposta)
Pertanto deve intendersi superata, proprio per effetto di detto riconoscimento, ogni questione tra le parti afferente la contestazione di vizi, e di cui alle mail precedenti del 8 , 10 luglio 2013 e del 18 settembre 2013.
Pertanto l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto spetta al creditore opposto -attore in senso sostanziale- provare i fatti costitutivi della domanda ( Cass s.u. 7.7.93 n 7748) , mentre l'opponente convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi ovvero modificativi della altrui pretesa creditoria.
Le spese seguono il regime della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la opposizione al decreto ingiuntivo n 31063/15 che per l-effetto conferma e che ai sensi dell`art 653 cpc dichiara definitivamente esecutivo
Condanna L Automazione srl a rimborsare a Top Edile srl le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compenso , oltre i.v.a. – se dovuta /, c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
07-03-2017 14:56
Richiedi una Consulenza