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Sentenza

Illegittima l’occupazione esclusiva del condomino dei locali condominiali...
Illegittima l’occupazione esclusiva del condomino dei locali condominiali
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale. La conferma arriva dalla Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 23 giugno 2017, n. 15705.
Avv. Antonino Sugamele

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