Incidente stradale cagiona ad una ragazza la frattura multipla del braccio destro con paralisi della mano. Costretta ad abbandonare la carriera di pianista a cui aveva dedicato tutta sé stessa.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 settembre 2016 – 11 aprile 2017, n. 9246
Presidente Spirito – Relatore Travaglino
I fatti
M. G. B. convenne dinanzi al Tribunale di Padova A. B., il Centro Studi Musicali R. Schumann e la Toro Assicurazioni, chiedendo loro il risarcimento dei danni subiti, in qualità di trasportata, a seguito di un incidente stradale.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di oltre 38 mila Euro.
La corte di appello di Venezia, investita dell'impugnazione proposta dall'attrice, la accolse in parte, condannando gli appellati a corrisponderle la ulteriore somma di 15 mila Euro, non avendo il Tribunale adeguatamente risarcito la componente esistenziale del danno lamentato dall'appellante, poiché quest'ultima, avendo indirizzato la propria vita ed i propri interessi verso la musica, e in particolare verso il pianoforte, in cui aveva investito tutte le proprie energie, anche lavorative, aveva subito, a seguito dell'incidente, un grave peggioramento della qualità della sua vita, causa la perdita della possibilità di suonare lo strumento musicale con la scioltezza e l'abilità precedenti.
Avverso la sentenza della Corte lagunare M. G. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi di censura.
Resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni, succeduta nelle more alla Toro.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le ragioni della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1226 cc.
Il motivo - con il quale si lamenta la insufficienza della liquidazione dell'aspetto esistenziale del danno, come operata dalla Corte di appello - è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il risarcimento riconosciuto alla B. in prime cure, sub specie della modificazione in pejus della qualità della sua vita, fosse inadeguato a risarcire tale aspetto del danno, procedendo ad una liquidazione che, nella specie, non poteva che assumere forma e veste equitativa.
Trattandosi di una quantificazione che in alcun modo può dirsi irrisoria (ciò che, solo, consentirebbe l'intervento correttivo del giudice di legittimità, giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte: Cass. ss.uu. 26975/2008), la doglianza non può, in questa sede, trovare ingresso, impingendo in una valutazione di stretto merito, sottratta tout court, come tale, al vaglio di questo giudice, salvo l'ipotesi - impredicabile nella specie - di assoluta carenza di giustificazioni idonee a sorreggere la statuizione adottata, o di macroscopico discostamento dai dati di comune esperienza (Cass. 9618/20133 tra le molte conformi).
Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo, (erroneamente indicato come quarto, nel ricorso) si denuncia nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112 c.p.c, per non essersi la Corte di appello in alcun modo pronunciata sulla domanda di integrazione/rinnovazione della perizia proposta da parte appellante.
Con il quarto motivo, (rubricato come quinto) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.; omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti: sul mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
I motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, e che lamentano, da un canto, la mancata comprensione e valutazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della reale entità della lesione subita dall'odierna ricorrente sub specie della ridotta capacità lavorativa specifica, dall'altro la omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione/rinnovazione della CTU - non possono essere accolti. Premessa la infondatezza delle censura di omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU - essendosi, di converso, la Corte territoriale, espressamente pronunciata sul punto, in particolare nel ritenere la CTU "completa, esaustiva e condivisibile rispetto ai quesiti medico-legali -, la decisione adottata, in ordine alla dedotta perdita della capacità lavorativa specifica, risulta conforme a diritto, ed in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice in ordine alla necessità della prova rigorosa della relativa domanda (Cass. 10289/2001, tra le molte conformi), prova che, a giudizio della Corte territoriale, è nella specie mancata, mentre correttamente risulta liquidata, in sede di giudizio di merito, la perdita di chance.
La decisione, afferente in parte qua a valutazioni di mero fatto, si sottrae allo scrutinio di questo giudice di legittimità, esente come appare da vizi logico-giuridici.
Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti: sulla correttezza della quantificazione del danno biologico riconosciuto alla ricorrente.
La censura è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale fornito ampia ed esaustiva spiegazione dei criteri
adottati per la liquidazione di tale voce di danno, incrementandone l'importo proprio in considerazione di una più approfondita valutazione della sua componente esistenziale, con apprezzamenti di fatto ancora una volta incensurabili in questa sede.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione appare scevra da vizi logico-giuridici, e va integralmente confermata. Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui 200 per spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
24-04-2017 21:37
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