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Sentenza

L'avvocato dovrà fare il preventivo scritto al cliente. E' legge dello Stato. P...
L'avvocato dovrà fare il preventivo scritto al cliente. E' legge dello Stato. Prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale
Obbligo del preventivo in forma scritta - Ed infatti, la legge sulla concorrenza alla lettera d) del n. 6 del comma 141, al dichiarato proposito di incentivare la concorrenza nel mercato della professione legale, modifica l'art. 13 della legge professionale n. 247 del 2012 il cui comma 3 disciplina proprio la questione del . 
In base al testo originario della legge professionale .
Redazione del preventivo – A questo punto dobbiamo chiederci quando e come debba essere redatto il preventivo e quali possono essere gli effetti sia della redazione del preventivo che della mancata redazione dello stesso.
Innanzitutto, a seguito della modifica è venuto meno il rilievo della volontà del cliente: ne deriva che non potrà valere come esimente, a mio avviso, la dichiarazione del cliente che “rinuncia” al preventivo scritto della prestazione.
Passando ad esaminare il quando , se vogliamo rimanere aderenti alla ratio della legge, il preventivo dovrà essere reso prima dell'inizio della prestazione proprio perché la legge, con l'introduzione dell'obbligo del preventivo, intende consentire la comparazione dei costi tra diversi professionisti al fine di consentire il gioco della concorrenza.
Certamente, però, la redazione del preventivo nel momento iniziale sconterà il fatto che l'avvocato redigerà un preventivo con la  (a) secondo quanto riferito dal cliente in sede di primo colloquio e (b) in base a quel che ragionevolmente ci si attende potrà essere lo sviluppo dell'incarico secondo l'esperienza.
Non c'è dubbio, però, che la redazione del preventivo in un momento prossimo al primo contatto con il cliente sconta, in molti casi (e per di più quelli che possiamo definire “non seriali”) il fatto che l'individuazione della migliore e più efficace strategia necessiti di uno studio ragionato della controversia.
Studio della controversia che, come noto, costituisce una delle voci che compongono l'onorario dell'avvocato in base ai parametri del d.m. 55/2014 e, quindi, mi chiedo se, domani, sarà lecito per l'avvocato chiedere l'onorario per lo studio della controversia necessario per la redazione del parere (da assorbire, naturalmente, laddove segua il conferimento dell'incarico).
Secondo me sarebbe necessario, ma mi rendo conto che secondo la logica della legge questo dissuaderà dalla ricerca di preventivi perché il cliente non vorrà (generalmente) pagare per poter confrontare i prezzi (laddove, poi, sia soltanto il prezzo il criterio che farà decidere la scelta del legale).
Il problema sarà che, se prevarrà il preventivo a costo zero, potrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) un preventivo senza un previo studio approfondito della controversia.
Preventivo si … - Orbene, una volta che l'avvocato abbia reso il preventivo e il cliente lo abbia accettato, l'avvocato avrà a propria disposizione un titolo che quantifica il proprio onorario e quindi potrà procedere più agevolmente al fine di ottenere, se del caso, la condanna del cliente inadempiente al pagamento delle proprie prestazioni.
Inoltre, laddove per qualche ragione il preventivo non copra alcune varianti occorse in corso di causa (o nell'attività stragiudiziale), queste – ove non oggetto di specifico accordo – dovranno essere pagate previa eventualmente liquidazione giudiziaria.
…preventivo no – Ma quali potranno essere le conseguenze nel caso di mancata consegna del preventivo al cliente? Orbene, a prima lettura, la sanzione per la mancata redazione del preventivo potrà essere soltanto disciplinare.
Sul punto, infatti, il riferimento d'obbligo è all'art. 27 comma 2 del Codice deontologico in base al quale (oggi) è passibile di avvertimento l'avvocato che viola l'obbligo di .
Avv. Antonino Sugamele

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