L’overbooking. Passeggero costretto con la forza ad abbandonare l'aereo di una compagnia americana perchè vittima di overbooking.
Come difendersi: i diritti dei passeggeri e i doveri delle compagnie. Da marzo 2009 è in circolazione la “carta dei diritti del passeggero”, che funge da guida e riassunto aggiornato di tutte le normative italiane ed europee esistenti sull'argomento.
In un comunicato dell'ADUC si mettono in chiaro i diritti dei passeggeri, vittime del fenomeno di cui si sta parlando: «in caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
- assistenza, ovvero: pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail».
Oltre a ciò va prevista anche una compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza del volo da percorrere:
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
«Ovviamente» conclude l'ADUC, «il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio».
22-04-2017 18:26
Richiedi una Consulenza