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Sentenza

La destinazione del padre di famiglia sulla corte comune...
La destinazione del padre di famiglia sulla corte comune
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 13 aprile 2017, n. 9584
Presidente Migliucci – Relatore Correnti

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, accoglieva la domanda di rivendicazione di D.C. e S.L. previo rigetto delle riconvenzionali di usucapione dei convenuti Si.Do. e G.C. , affermando la inopponibilità nei loro confronti degli atti di donazione e vendita dedotti in citazione e dichiarando la persistenza in favore dei predetti dei diritti di proprietà condominiale pro quota sul terrazzo con condanna dei convenuti alla restituzione dell'uso comune del lastrico solare e consegna agli attori delle chiavi della serratura della porta di accesso,dichiarava che l'immobile degli attori era libero dalla servitù. costituita dai convenuti sul terrazzino dei primi condannando i secondi alla eliminazione delle opere, rigettava la domanda di negatoria servitutis per l'apertura del passo carrabile, rigettava la riconvenzionale circa la condanna a non lasciare in sosta le autovetture degli attori sulla corte comune e la domanda di risoluzione contrattuale proposta nei confronti della chiamata in causa D.M.O. , condannava la D.M. al pagamento in favore dei convenuti della somma di Euro 2500 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto dei beni e di quella di Euro 2000 per danni in via equitativa, condannava i convenuti e la chiamata in causa alle spese di lite sino alla emanazione della sentenza non definitiva ed i soli convenuti e la chiamata in causa, rispettivamente in favore degli attori e dei convenuti, delle ulteriori somme, fatta eccezione per quelle di supplemento di perizia poste definitivamente a carico dei convenuti.
Tale sentenza veniva appellata dagli attori ed in via incidentale dai convenuti per la declaratoria della risoluzione del contratto con la terza chiamata, con rinunzia successiva a tale appello incidentale.
La Corte territoriale, premesso che il gravame era limitato al capo della sentenza che ha accertato la preesistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc sulla corte comune ed all'assoggettamento della stessa alla servitù di transito anche carrabile in favore del terreno contiguo di proprietà dei convenuti, ha rigettato l'appello, condividendo la qualificazione del primo giudice quale negatoria servitutis relativamente all'apertura del passo carrabile sulla corte comune realizzato nel 1994 dai convenuti, risultando provato l'assoggettamento originario dell'attuale corte comune al terreno, successivamente alienato ai convenuti dall'unica proprietaria, mediante la presenza di segni visibili destinati stabilmente all'esercizio del passaggio, e l'assenza, all'atto della separazione dei fondi di una manifestazione di volontà contraria.
Ricorrono D. e S. con tre motivi, non svolgono difese gli intimati.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunziano nullità della sentenza, violazione degli artt. 167 I, 99, 112 cpc vizi di motivazione relativi alla novità dell'apertura del passo carrabile richiamando il primo motivo di appello e la circostanza che i convenuti non avevano contestato che il passo carrabile era stato aperto solo dopo il loro acquisto del 1994 e ciò escludeva la destinazione del padre di famiglia.
Col secondo motivo subordinato si lamentano la mera apparenza o comunque i vizi della motivazione per il travisamento della testimonianza di Sp.Ma. e l'omesso esame delle altre risultanze.
Col terzo motivo si denunziano violazione dell'art. 1062 cc, omesso esame e carenza di motivazione circa il fatto controverso e decisivo della supposta destinazione del padre di famiglia emergente dagli atti pubblici in atti ex artt. 112 e 360 nn. 3 e 5 cpc.
Le censure non meritano accoglimento.
Come dedotto, la Corte territoriale, premesso che il gravame era limitato al capo della sentenza che ha accertato la preesistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc sulla corte comune ed all'assoggettamento della stessa alla servitù di transito anche carrabile in favore del terreno contiguo di proprietà dei convenuti, ha rigettato l'appello.
Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce i motivi di appello richiedendo un inammissibile riesame del merito.
La sentenza ha condiviso la qualificazione del primo giudice quale negatoria servitutis relativamente all'apertura del passo carrabile sulla corte comune realizzato nel 1994 dai convenuti, risultando provato l'assoggettamento originario dell'attuale corte comune al terreno, successivamente alienato ai convenuti dall'unica proprietaria, mediante la presenza di segni visibili destinati stabilmente all'esercizio del passaggio, e l'assenza, all'atto della separazione dei fondi di una manifestazione di volontà contraria.
Non v'è discussione del fatto che il passo carrabile sia stato realizzato nel 1994 ma la negatoria servitutis è stata rigettata per la preesistenza di segni visibili destinati stabilmente all'esercizio del passaggio.
In particolare, in ordine al primo motivo le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
In primo luogo va rilevato che la corte di appello ha esaminato e respinto il motivo di appello con il quale era stato denunciato ex artt. 167 e 112 cpc l'errore processuale in cui sarebbe incorso il Tribunale: non è configurabile il vizio di nullità per extrapetizione della sentenza di appello, posto che la violazione processuale denunciata sarebbe riferibile esclusivamente alla decisione di primo grado.
In effetti, come si è detto, la corte di appello ha escluso detta violazione, avendo ritenuto che il giudice di primo grado avesse proceduto alla qualificazione delle domande ed eccezioni sulla base delle allegazioni rispettivamente svolte dalle parti negli atti difensivi.
Al riguardo deve anche escludersi il vizio di motivazione denunciato, avendo la Corte di appello proceduto alla necessaria qualificazione della posizione soggettiva fatta valere dai convenuti con valutazione immune da errori di diritto e di fatto.
Ed invero i convenuti, al fine di paralizzare l'azione di negatoria servitutis proposta dagli attori a tutela della corte comune, avevano invocato il diritto di transito, fondando, ex art. 1102 cc, la legittimità del passaggio sulla stessa a favore di altra loro proprietà estranea al condominio: dunque il giudice, alla stregua della stessa prospettazione della parte, ha qualificato (iura novit curia) come servitù il diritto posto a base della eccezione, tenendo conto del principio secondo cui, in tema di uso della cosa comune, è illegittima la utilizzazione a favore di una unità immobiliare non facente parte del condominio, con conseguente alterazione della destinazione ed imposizione di un peso che dà luogo ad una servitù.
Pertanto andava escluso che la sentenza del Tribunale avesse posto a fondamento della decisione un diritto diverso da quello vantato dalla parte, dovendo il giudice avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 118/16; 23794/11). Una volta accertato che quello invocato ab initio dai convenuti fosse nella sostanza un diritto di servitù trovavano applicazione i principi in tema di diritti autodeterminati, in relazione ai quali la causa petendi dell'azione o dell'eccezione si identifica con il diritto dedotto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché, da un lato, l'attore può mutare il titolo della domanda (ed il convenuto quello posto a fondamento dell'eccezione) senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro, il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda ex art. 112 cpc; ne consegue che era ammissibile la verifica della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Il secondo motivo è inammissibile risolvendosi in un riesame del merito e rivalutazione delle prove; la sentenza ha escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni formulate dalla chiamata in causa, in considerazione del loro contenuto, valutazione riservata al giudice del merito.
Il terzo motivo è infondato.
Occorre ricordare che la disposizione relativa alla servitù la quale, ai sensi dell'art. 1062 11 cc impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti hanno voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. n. 13534/2011).
La doglianza si risolve nella prospettazione della interpretazione soggettiva della clausola contrattuale nel senso auspicato dai ricorrenti sollecitando una inammissibile indagine di fatto preclusa in sede di legittimità.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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