La riforma della responsabilità medica. La Legge Gelli è legge dello Stato. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
La riforma della responsabilità medica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la l. n. 24/2017, in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017. La Legge sarà in vigore dal 1° aprile 2017 con riguardo alla sicurezza delle cure e della persona assistita e alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La riforma della responsabilità sanitaria relativa, in particolare, alla disciplina della colpa in sanità avrà delle ripercussioni sia nel campo del diritto sostanziale che processuale. I tratti essenziali della riforma concernono il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'obbligo di assicurazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione. La Legge Gelli introduce l'obbligo preliminare, per chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile in materia di responsabilità medica, di proporre ricorso per lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Tale ricorso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è regolato dall'art. 696-bis c.p.c.. Si tratta, in particolare, di un'alternativa alla mediazione, e il termine perentorio perché la conciliazione si chiuda è di 6 mesi dal deposito del ricorso, oltre il quale la domanda diviene procedibile.
Le strade perseguibili dall'avvocato. La riforma prevede due possibilità per il legale che assiste il paziente, quale presunta vittima dell'errore medico, ossia esso può perseguire la strada della responsabilità della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) oppure quella dell'operatore sanitario (responsabilità extracontrattuale). La prima agevola l'onere della prova del danneggiato, la seconda invece comporta la necessità di provare la colpa specifica del medico.
L'obbligo di assicurazione. Gli esercenti la professione sanitaria sono tenuti a stipulare, con oneri a loro carico, polizze assicurative che coprano la loro responsabilità per eventuale colpa grave con la conseguente possibilità, per la vittima, di citare in giudizio direttamente l'assicuratore stesso, sia che si tratti di un'azienda sanitaria pubblica o privata che di un operatore sanitario che agisca in regime libero professionale.
20-03-2017 22:34
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