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Sentenza

Le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l...
Le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l’opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse.
Tribunale Trapani, 07/03/2017, ud. 07/03/2017
    
                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                       IL TRIBUNALE DI TRAPANI                       
                         - SEZIONE CIVILE                            
- riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:          
Dr.ssa   Monica      Stocco              Presidente                  
Dr.      Gaetano     Sole                Giudice                     
Dr.      Dario       Porrovecchio        Giudice rel.                
ha pronunciato il seguente                                           
                               DECRETO                               
in relazione al proc. n. 1335/16 R.G. VG  promosso da                
Pa. Ti. (-omissis-)                                                  
nei confronti di                                                     
CONSERVATORIA DEI RR. II. DI TRAPANI, con sede in Trapani, via Rubino
n.  3,  nella  persona  del  Conservatore dell'Ufficio Provinciale di
Trapani - Territorio dell'Agenzia delle Entrate dott. Ma. Ge.        
Letti gli atti, esaminati i documenti;                               
letti gli artt. 2674 bis cc. e 113 ter disp. att. c.c.;              
rilevata l'ammissibilità del reclamo presentato da Pa. Ti., avente ad
oggetto la trascrizione eseguita con riserva dal Conservatore dei RR.
II.  di  Trapani  al  n. 15562 di registro particolare dell'8.11.2016
della  domanda giudiziale di accertamento dell'intervenuta usucapione
di un immobile sito in -omissis- nella c/da -omissis- piano terra int.
2  identificato  in  catasto  al foglio di mappa -omissis- particella
-omissis-  sub. -omissis-, proposta nei confronti di Pa. Fr. con atto
di citazione notificatogli il 25/10/2016;                            


Fatto
OSSERVA

Il reclamo va respinto.

Deve muoversi dalla premessa che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 17391 del 30/08/2004).

Gli effetti previsti dalla legge forniscono, allora, un ausilio fondamentale per interpretare il significato della norma di cui all'art. 2653 n. 1 c.c. nella parte in cui contempla, fra le altre, le azioni volte all'accertamento dei diritti.

Considerato, infatti, che dalla rassegna delle domande contemplate nella norma in questione si evince come la finalità dell'istituto sia l'effetto prenotativo della pubblicità immobiliare, allora non si ravviserebbe alcuna ragione per includere nella previsione dell'art. 2653 n. 1 c.c., fra le azioni volte all'accertamento dei diritti, anche la domanda volta all'accertamento della usucapione, non potendo la trascrizione della domanda in questione esercitare alcun effetto prenotativo e prevalendo comunque, in caso di conflitto, l'acquirente a titolo originario su quello a titolo derivativo.

A ciò si aggiunga che la previsione espressa della trascrivibilità della domanda di interruzione del corso dell'usucapione su beni immobili (art. 2653 n. 5 c.c.) nonché della sentenza dichiarativa di acquisto per usucapione ai soli fini di pubblicità notizia (art. 2651 c.c.) dimostra ulteriormente che laddove il legislatore abbia inteso disciplinare il regime pubblicitario dell'usucapione lo ha fatto, dovendosi dunque ritenere non casuale la mancata previsione della trascrizione della domanda di accrtamento dell'usucapione, secondo il noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, d'altronde, nel precedente invocato dalla ricorrente, hanno ribadito il principio che la trascrivibilità delle domande giudiziali sia limitata ai soli casi espressamente disciplinati dalla normativa di cui all'art. 2653 c.c., escludendo, quindi, interpretazioni intese ad ampliare indiscriminatamente l'ambito di applicazione della normativa stessa, ammettendo eccezionalmente l'interpretazione estensiva, o logica per similitudine, secondo il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositivo, solo laddove il caso previsto e quello non previsto presentino caratteri comuni e questi siano specificamente quelli che hanno determinato la disciplina del caso previsto. Orbene, tale identità di ratio difetta nel caso di specie, stante l'assenza dell'effetto prenotativo e non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 cod.civ. si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario (Cass., Sez. 1, n. 13184 del 26/11/1999).

Neppure può ravvisarsi alcune interesse in capo a chi propone la domanda, ove si consideri che il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 cod. civ., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 cod. civ., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. 3, n. 18888 del 10/07/2008; Sez. 2, n. 2161 del 03/02/2005).

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto ritenersi che la domanda di accertamento dell'usucapione non possa essere trascritta e il reclamo va respinto.

Nulla deve disporsi sulle spese sia per la sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie in esame, sia per la costituzione della reclamata attraverso proprio funzionario, sia per la natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento che non permette di ravvisare una parte vittoriosa e un soccombente (Cass. 15131/15).
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, rigetta il reclamo.

Nulla per le spese.

Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 marzo 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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