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Sentenza

Magistrato emette provvedimento restrittivo della libertà personale (carcere) fu...
Magistrato emette provvedimento restrittivo della libertà personale (carcere) fuori dai casi consentiti dalla legge.-
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 luglio 2016 – 3 marzo 2017, n. 5375
Presidente Rodorf – Relatore Scarano

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “mancanza di motivazione ai sensi della lett. a) art. 606 c.p.p. in ordine ad eccezione preliminare sollevata in limine litis”.
Si duole che la Sezione Giurisdizionale non abbia pronunziato relativamente alla sollevata “eccezione in termini nella fase predibattimentale” concernente la sua mancata audizione da parte del P.G., “dato che il termine di perenzione annuale del procedimento scadeva il 26 giugno del 2014 e l'avviso di procedimento è stato notificato in data 18.6.2014”.
Lamenta non corrispondere “al vero che nell'interrogatorio in data 18 giugno 2014 vi sia stata contestazione né difesa su questo specifico capo di incolpazione, come è per tabulas constatabile, avendo tale atto riguardato solo altri fatti per i quali vi è contestuale sentenza di proscioglimento”.
Con il 2 motivo denunzia “mancata assunzione di prova decisiva ai sensi della lett. d) art. 606 c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto”.
Si duole non essersi accolta la richiesta di assunzione della “testimonianza tecnica” del “dr. P.R. , psichiatra presso l'Università di Careggi che ha redatto una relazione depositata agli atti”.
Con il 3 e il 4 motivo denunzia “mancanza e/o contraddittorietà logica della motivazione lett. e) art. 606 c.p.p. sul punto delle conseguenze riconosciute sullo stato di necessità o forza maggiore”.
 Si duole non essersi dalla Sezione Giurisdizionale del C.S.M. considerato, nell'ascrivergli di “aver agito per “eccesso di generosità” ed essersi recato ugualmente in Ufficio”, la “testimonianza in giudizio della sig.ra B.S. , cancelliera del Gip M. , la quale ha attestato che il giorno della convalida questi, in stato di estrema prostrazione psico-fisica, si recò in prima mattinata in Ufficio chiedendo se fosse presente qualcuno disposto alla sostituzione, dovendo proseguire le ricerche della figlia ma, materialmente, non vi era nessuno presente, e si trattava dei primi giorni dell'agosto 2012 ... Quindi al di là di meccanismi formali previsti. Trattandosi di convalida di arresto in flagranza in scadenza, e con avvocati in attesa preso la casa circondariale il Gip decise di provvedere all'atto, nella situazione concreta di indifferibilità e nello stato psico-fisico descritto. In tal modo un assolvimento estremo dei doveri di ufficio diviene motivo di rimprovero”.
Lamenta non essersi nemmeno accolta l'eccezione secondo cui “la nullità è stata sanata per l'effetto dell'intervenuto giudicato cautelare”.
Con il 5 motivo denunzia “mancata motivazione sul punto della integrazione, comunque, dell'art. 3 bis d.lgs. 109/2006 e sussistenza dei lineamenti della norma nel caso concreto”.
Si duole non essersi considerata “irrilevante” ex art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta mantenuta, in quanto non compromettente “in modo rilevante l'immagine del magistrato”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Con particolare riferimento al 1 motivo va osservato che, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati il preventivo interrogatorio dell'incolpato da parte della Procura Generale non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non previsto dal d.lgs. n. 109 del 2006, la cui autonoma, completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari preclude l'applicazione dell'art. 415 bis c.p.p. (v. Cass., Sez. Un., 31/5/2011, n. 11964; Cass., Sez. Un., 1/7/2008, n. 17935).
In ordine al 2, al 3 e al 4 motivo va sottolineato come non risulti dal ricorrente, che si limita invero a ribadire la propria disattesa tesi difensiva, idoneamente censurata l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui “non appaiono... rivestire pregio le argomentazioni difensive in materia di principio di giudicato cautelare atteso che la richiamata inerzia del difensore nell'impugnazione dell'atto ed il mancato rilevamento dell'errore da parte degli altri magistrati che si erano occupati della questione non possono comunque escludere una diretta responsabilità del dott. M.”.
Relativamente al 5 motivo va infine ribadito che in assenza di richiesta di parte al riguardo il giudice non è in realtà tenuto a motivare l'insussistenza dell'ipotesi ex art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006) (v. Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n.7394; Cass., Sez. Un., 5/7/2011, n. 14665).
Orbene, il ricorrente invero nemmeno deduce di avere nella specie formulato siffatta richiesta.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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