Materiale fonografico - Art. 17, comma 1, della l. n. 52 del 1996 - Prolungamento della durata dei diritti nei confronti degli interpreti esecutori - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Fondamento.
L'art. 17, comma 1, della l. n. 52 del 1996, prolunga (rispetto all'art. 85, della l. n. 633 del 1941, nel testo originario) a cinquant'anni i termini di protezione per le opere (nella specie, fonografiche) e per i diritti degli artisti interpreti esecutori. La disposizione, essendo tesa a recuperare la protezione anche per le opere e per i diritti già caduti in pubblico dominio, ha effetto retroattivo, purché quelle opere e quei diritti rientrino, alla data del 30 giugno 1995, nel predetto prolungato termine di cinquant'anni a decorrere dal momento in cui iniziava la loro protezione.
Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 2011:La estensione a cinquanta anni dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, disposta dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che ha modificato l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, trova applicazione a tutte le opere ancora protette al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. citato e non, invece, alle opere che, a quella data, erano già cadute in pubblico dominio.
14-11-2017 20:49
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