Nella locazione il recesso, per essere valido, dove necessariamente essere scritto.
La Cassazione stessa, rileva ancora la Corte, ha più volte affermato che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, «salvo che non sia richiesta la forma scirtta ad substantiam », cioè appunto quando non viene considerata una formalità ma un elemento costituivo del contratto, come indicato chiaramente dalla legge 431/98. Nel caso di specie , conclude la Cassazione, va data ragione alla proprietaria e rinviata la sentenza alla Corte d'appello per una nuova pronuncia, che dovrà attenersi al seguente principio: «Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli che per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam».
01-10-2017 19:47
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