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Sentenza

Notifica telematica del ricorso di fallimento - Perfezionamento - Rispetto della...
Notifica telematica del ricorso di fallimento - Perfezionamento - Rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge - Necessità - Amministratore unico della società resistente in stato di detenzione cautelare – Irrilevanza - Fondamento.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, legge fall. - nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del Dl 179/2012, conv., con modif., dalla legge 221/2012 - si perfeziona, ove sia rispettata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge, anche nell'ipotesi in cui l'amministratore unico della società resistente sia, nel giorno della notifica e fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare, atteso che, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 146/2016, le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza 22352/2015: in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, legge fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del Dl 179/2012, convertito nella legge 221/2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15.
Avv. Antonino Sugamele

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